Trasferta e rimborsi spese

Buongiorno Gentilissimi, scrivo per chiedervi un parere. Ho sostenuto delle spese in trasferta documentate (con scontrini e nota spese). L'azienda non vuole rimborsandomi il costo del taxi di rientro all'hotel e acqua/bevande in autogrill, visto che l'azienda aveva già pagato hotel e cena. Sostengono che "Anche per qualsiasi altra trasferta di lavoro, al di fuori del pranzo o della cena, se ti prendi qualcosa durante il viaggio non è rimborsabile. E' come se in ufficio ti vai a prendere qualcosa per merenda o il caffè al bar, mica lo metti in rimborso spese." Io credo che non sia la stessa cosa, visto che in trasferta si è in un comune diverso da quello della sede di lavoro attuale, non si hanno mezzi propri e non ci si può portare da bere da casa per giorni. Chi ha ragione? Grazie se vorrete rispondermi
Diritto del lavoro (28/01/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La trasferta è solitamente regolata contrattualmente e pertanto occorre fare riferimento alle norme specifiche, siano le stesse collettive o individuali. Sono i contratti collettivi oppure quelli individuali a prevedere una serie di compensi, indennità o rimborsi spese collegati alla trasferta. Precisiamo, infatti, che in merito ai compensi e ai rimborsi spese valgono soprattutto le previsioni di natura contrattuale, tanto di origine collettiva quanto di origine individuale. Il lavoratore in trasferta ha diritto, oltre alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato nella sede abituale, anche al rimborso, in modo forfettario o analitico, delle spese sostenute per il datore di lavoro nella località di trasferta. Infatti, le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda, sono a carico di quest’ultima. Le spese solitamente rimborsate riguardano il viaggio, il trasporto, il vitto e l’alloggio, nonché altre eventuali spese (es. lavanderia, spese di comunicazione, ecc..). In particolare, se le trasferte avvengono fuori del comune dove ha sede l’azienda datore di lavoro (sede di lavoro), la disciplina fiscale ammette, sostanzialmente, tre tipologie di rimborso: - indennità forfetaria di trasferta (indennità forfetaria + rimborsi analitici per le sole spese di viaggio e trasporto), - trasferte con rimborso a piè di lista (nota spese, cui vanno allegate tutte le relative documentazioni fiscali per spese di viaggio - aereo, treno, nave, ecc.- comprese le indennità chilometriche per uso dell'auto propria, spese di vitto e alloggio e spese varie non documentabili - es. mance, telefonate, lavanderia e stireria- fino ad un massimo di € 15,49 giornaliere - all'estero € 25,82- purché analiticamente elencate ed attestate dal collaboratore); - trasferte a rimborso misto: è il caso in cui al collaboratore viene riconosciuta un'indennità forfetaria e un rimborso parziale delle spese (alloggio e/o vitto rimborsati a “pie’ di lista” o forniti gratuitamente). Le suggeriamo, pertanto, di verificare il Suo contratto di lavoro individuale e il CCNL di riferimento.
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