False dichiarazioni, quando costituiscono reato?

Buongiorno, vorrei chiederle se costituisce reato il fatto che un docente universitario e relatore di tesi attui un vero e proprio boicottaggio nei confronti di uno studente inventando scuse (malattia e impegni vari) non ricevendolo per una revisione per mesi e non rispondendogli, impedendogli di fatto la possibilità di laurearsi nei tempi prestabiliti e si sia scoperto in seguito che lo stesso docente nei periodi in cui ha rifiutato la revisione a questo studente abbia comunque incontrato altri studenti, che ora possono laurearsi in tempo.
Diritto Penale (08/07/2019)
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Autore:
Avvocato Tania Beretta
Eredità e Successioni, Famiglia, Diritto Penale, Diritto Penale di Impresa
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Risposta:

Da quanto esposto non si ravvisano le condizioni giuridiche per definire il comportamento del docente come boicottaggio (art. 507 cp), termi e giuridico che ha sfumature diverse dall'uso colloquiale che se ne fa (e' riferito all'ambito lavorativo, industriale e agli scioperi).

Cio' detto bisognerebbe valutare se le false dichiarazioni rivestono rilevanza penale e cioe' se sono contenute in atto pubblico.

Se, infatti, pochi dubbi vi sono sulla qualifica di Pubblico Ufficiale del docente nello svolgimento delle sue funzioni, bisognerebbe meglio approfondire la qualificazione dell'atto con cui ha attestato la sua (falsa) assenza e, in particlare, se rientra nella nozione penale di atto pubblico che e' piu' ampia di quella civilistica e comprende tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici.

Dalla formulazione del quesito, tuttavia, non e' chiaro se sussistono glie stremi per ravvedere un reato di falsita', resta inteso che la condotta che ha procirato un danno, se provata, puo' comunque essere fatta valere in sede civile con richiesta di risarcimento.

Avvocato Tania Beretta

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