Come si svolge il divorzio davanti all'ufficiale di stato civile?

Buongiorno, vorrei avere alcune risposte riguardo il divorzio consensuale, ci siamo sposati con rito civile (con separazione di beni) e separati parecchi anni fa, nessuno dei due ha intenzione di contribuire al mantenimento dell'altro ne è nostra intenzione richiedere all'altro alcunchè dal punto di vista economico Il mio ex marito ha un'altra compagna e due figli, ma siamo in buoni rapporti La domanda è se è possibile divorziare al comune, tempi, costi, e come procedere. Grazie
Divorzio breve (23/04/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio (per quanto qui interessa) o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo nei seguenti casi:

-  quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti comuni ai coniugi richiedenti. 

- quando l’accordo di divorzio non contenga patti di trasferimento patrimoniale o produttivi di trasferimenti patrimoniali. Non rientra nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civile o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).  

Va inoltre esclusa la competenza dell’Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione dei coniugi sulla decisione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione consensuale o dodici mesi, in caso di separazione giudiziale).

 

Avvocato Marta Calderoni

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