Buoni fruttiferi cointestati. Muore un titolare, riscossione integrale per l’altro contitolare?

In caso di buoni fruttiferi cointestati tra due soggetti, di cui uno zio e uno nipote, qualora venisse a mancare lo zio, il nipote può riscuoterli autonomamente presso la posta? oppure deve presentare la dichiarazione di successione e in questo caso vengono a concorrere nella riscossione anche gli altri eredi?

Eredità e Successioni (28/09/2020)
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Autore:
Avvocato Simona Costanzo
Condominio, Locazioni commerciali, Recupero Crediti, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Se trattiamo di buoni fruttiferi postali che rechino la clausola “pari facoltà di rimborso” il cointestatario, anche in caso di decesso dell’altro titolare, ha diritto al rimborso integrale dei titoli.

Infatti, anche quando in vita entrambi i titolari, ciascuno dei due indistintamente può ottenere il rimborso integrale; escludere tale facoltà in caso di decesso di un titolare, costituirebbe una incongruenza rispetto al regime ordinario dei buoni.

Su questo punto si è recentemente espressa la giurisprudenza di merito.[1]

La riscossione potrà quindi avvenire per l’intero importo e non per la sola quota ideale del titolare.

In questo senso si è pronunciato, in occasione di una fattispecie che vedeva il decesso di uno dei due titolari dei buoni fruttiferi, l’Arbitro Bancario e Finanziario.

Ciò non significa, tuttavia, che il riscossore abbia diritto a trattenere definitivamente tutte le somme.

Una volta riscosse, in presenza di eredi la quota del de cuius andrà a questi riconosciuta secondo le ordinarie quote della successione legittima o secondo le disposizioni testamentarie.

Sovente tali pratiche si scontrano con la prassi degli Uffici Postali che, a prescindere dalle motivate considerazioni di cui sopra, bloccano in ogni caso (e riteniamo illegittimamente) i buoni.

[1] Corte d'Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 28/04/2020

In tema di buoni fruttiferi postali con la clausola "pari facoltà di rimbrso", il diritto del cointestatario nel prelevare somme e chiedere il rimborso dei titoli, anche per gli interi importi depositati, non può venire ridotto o sospeso a seguito della morte dell’altro cointestatario. Appare, infatti, incongruo che mentre il cointestatario quando è vivo l’altro cointestatario ha diritto se lo richiede al rimborso di tutti i buoni postali, con la morte dell’altro cointestatario il primo veda venir bloccata la sua possibilità di prelievo jure proprio. L’art. 187 del D.P.R. 259/1989, oggi abrogato, il quale stabiliva che “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto” è dal punto di vista letterale relativo solo ai libretti di risparmio e non ai buoni fruttiferi. Deve pertanto escludersi che la disciplina dei libretti postali di vincolo in caso di morte di uno dei cointestatari possa estendersi anche ai buoni postali con pari facoltà di rimborso.

 

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