E' possibile disporre di una successione se il de cuius è ancora vivo?
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 458 del nostro codice civile, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Alla luce della disposizione sopracitata è del tutto evidente che, nel caso di specie, non si possa disporre dei diritti che potrebbero derivare dalla successione di Suo zio (al momento ancora in vita).
Fino al momento della morte, infatti, Suo zio deve essere libero di organizzare le proprie sostanze come meglio crede, in tutta libertà, senza pressioni o condizionamenti.
Peraltro non è possibile che Lei disponga di somme che non Le appartengono.
Segnaliamo comunque che, a norma dell’art. 1298 secondo comma c.c., la cointestazione di un conto corrente bancario comporta la presunzione - relativa - di uguaglianza delle parti di ciascun correntista.
Alla luce di tale disposizione normativa, dunque, Lei, in qualità di cointestatario del conto corrente con Suo zio, potrà disporre (per esempio tramite prelievi) del 50% delle somme depositate, anche senza il consenso espresso o tacito dell’altro cointestatario.
Avvocato Marta Calderoni