E' possibile disporre di una successione se il de cuius è ancora vivo?

Salve, ho un cc bancario cointestato disgiunto con mio zio (i soldi sono tutti suoi) . . . Questo zio è gravemente ammalato e non ha eredi più prossimi dei nipoti figli di 3 fratelli (premorti). . . . Uno dei nipoti (figlio unico) non conosce nemmeno lo zio, che invece è accudito dagli altri nipoti. . . . Mio zio maledice il nipote “cattivo” ma non vuole sentir parlare di testamento o di spostare i soldi ed evitare che questo nipote entri nella linea di successione . . . Tenga conto che Il mio vantaggio economico di questa possibile esclusione sarebbe solo di 10.000 euro e che non mi illudo sulla solidarietà dei miei cugini, . . . . In banca mi hanno parlato di “assicurazioni” per estinguere il cc, ma dovrei portarci lo zio e chiedono anche la mia firma. . . Può consigliarmi un sistema onesto per non far entrare il cc bancario in questione nella linea di successione, escludendo il nipote “cattivo”, che non implichi però nessuna responsabilità e rischi di azioni legali a mio carico
Eredità e Successioni (18/09/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

A norma dell’art. 458 del nostro codice civile, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Alla luce della disposizione sopracitata è del tutto evidente che, nel caso di specie, non si possa disporre dei diritti che potrebbero derivare dalla successione di Suo zio (al momento ancora in vita).

Fino al momento della morte, infatti, Suo zio deve essere libero di organizzare le proprie sostanze come meglio crede, in tutta libertà, senza pressioni o condizionamenti.

Peraltro non è possibile che Lei disponga di somme che non Le appartengono.

Segnaliamo comunque che, a norma dell’art. 1298 secondo comma c.c., la cointestazione di un conto corrente bancario comporta la presunzione - relativa - di uguaglianza delle parti di ciascun correntista.

Alla luce di tale disposizione normativa, dunque, Lei, in qualità di cointestatario del conto corrente con Suo zio, potrà disporre (per esempio tramite prelievi) del 50% delle somme depositate, anche senza il consenso espresso o tacito dell’altro cointestatario.

 

Avvocato Marta Calderoni

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