Eredità: i compensi dell'avvocato come si ripartiscono?

Buon giorno, siamo tre fratelli coeredi. Un maschio e due sorelle. A seguito del decesso di nostra madre (già vedova) è necessario istruire la pratica di successione. Una delle sorelle, purtroppo, rifiuta qualsiasi tipo di rapporto e di contatto con gli altri due fratelli ostacolando, di fatto, una civile soluzione delle problematiche inerenti le conseguenti molteplici incombenze. Poichè appare evidente che, nostro malgrado, saremo costretti ad agire per il tramite di un legale, si chiede di poter sapere se le relative spese di consulenza potranno essere poste a carico della dissenziente e se si, quale riferimento normativo. Grazie per l'attenzione
Eredità e Successioni (26/03/2018)
lawyer
Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

 

Il mandato conferito ad un legale radica un rapporto contrattuale (il cui oggetto è la prestazione intellettuale verso il corrispettivo di un prezzo) tra lo stesso professionista e gli Assistiti.

Ciò comporta che le prestazioni rese dall'avvocato generino l'obbligazione di pagamento in capo ai Clienti dello stesso.

In concreto, il legale non ha titolo per richiedere il saldo dei propri compensi alla controparte, non avendo alcun vincolo formale con la stessa.

Teniamo peraltro a mente quanto dispone l'art. 67 del Codice Deontologico degli Avvocati, ovvero che:

"1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento".

Come vediamo, il legale di una parte può pretendere il pagamento da parte opposta, solo in caso di accordo.

Nella prassi, infatti, è ipotesi non remota che in una fase transattiva, la controparte che potremmo definire "ostacolante" concorra alle spese del legale altrui.

Questo opzione rientra tuttavia in una dinamica di buon senso, ovvero per agevolare la conclusione di una trattativa e non trova il suo fondamento nella norma di legge.

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In fase giudiziale opera uno schema diverso.

Laddove la soccombenza della controparte sia netta (rigetto totale della domanda, argomentazione nei fatti del tutto infondata, condotta della stessa parte in giudizio), l'Autorità Giudicante - di norma - la condanna al pagamento anche del legale della controparte.

Anche in tal caso, tuttavia, non v'è una normativa che imponga in automatico lo schema "soccombenza/pagamento spese di controparte".

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