Determinazione della quota di legittima e sua lesione

Salve, nella nostra famiglia è emerso il dubbio che nella spartizione dei beni del bisnonno (anni 80) alcune proprietà siano andate a un figlio senza rientrare nella spartizione, sembrava per via di una donazione ma è emerso un dubbio. Essendo morto costui ma in vita la sorella, questa e i suoi eredi hanno diritto di chiedere la rivalutazione delle carte del notaio di allora e rifarsi sugli eredi di lui o è passato troppo tempo?

Eredità e Successioni (23/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo innanzitutto opportuno segnalare che, per la determinazione della quota di legittima (e di una eventuale lesione della stessa), è necessario esaminare la composizione del patrimonio del defunto, per capirne l’esatta consistenza e configurare così la quota disponibile e quella di legittima.

Nell’ipotesi in cui vi sia stata una lesione della quota di legittima (in virtù delle disposizioni testamentarie o di donazioni effettuate in vita dal defunto), i legittimari lesi possono agire nei confronti dei beneficiari delle donazioni o delle diposizioni testamentarie lesive dei propri diritti, al momento della morte del testatore.

Per determinare la quota spettante ai legittimari (e di conseguenza, per esclusione, anche quella disponibile) è necessario agire in questo modo:

1) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;

2) si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l’attivo (c.d. “relictum”);

3) si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore che avevano al tempo della successione;

4) dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l’asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Nel caso in cui venga così accertata una lesione della quota di legittima, per reintegrarla occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c.,volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti inter vivoso mortis causa che hanno prodotto la lesione stessa.

L'azione di riduzione, di fatto, consta di tali azioni:

 - azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati.

Precisiamo però che l’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione, il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004). Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

Inoltre, fermo restando tale limite di prescrizione decennale, la L. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.

Nel caso di specie riteniamo sia abbondantemente decorso il termine di prescrizione decennale dall’apertura della successione del defunto per l’esercizio dell’azione di riduzione, nonché il termine ventennale entro il quale il legittimario può esercitare l'azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati, decorrente dalla trascrizione della donazione che, ci sembra di aver compreso, sia avvenuta negli anni ’80.

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