Successione ereditaria che comprende quote societarie.

Buongiorno. Nel caso di una eredita' in cui il defunto vantava dei finanziamenti soci in una srl ed allo stesso tempo aveva dei debiti personali con i soci della srl stessi (uno dei quali erede) piu' una terza persona che era anche lui erede. I soci della SRL hanno deliberato che la SRL acquistatasse i debiti personali facenti capito a loro stessi impedendo cosi' che il terzo creditore ed erede potesse vedere le sue ragioni di erede e ceditore in fase di successione. La SRL possedeva immobili che nel frattempo sono stati venduti e i soldi pagati ai soci. Essendo la SRL controllata da un erede ed un creditore e' possibile annullare tale transazione e/o fare causa all'amministratore e soci? Ha risvolti penali?
Eredità e Successioni (05/01/2019)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

La domanda che ci viene sottoposta è assolutamente priva di chiarezza e pertanto siamo costretti a rispondere in maniera presuntiva. Se abbiamo ben capito, occorre esaminare i rapporti intercorrenti tra il defunto socio e gli altri soci della S.r.l.

Questo al fine di stabilire se le transazioni poste in essere  abbiano concorso a distrarre dall'asse ereditario dei capitali a discapito delle quote di legittima, stabilite dalla legge sulle successioni.

L'azienda, unitamente agli altri beni del de cuius, concorre a formare l'asse ereditario, cioè l'insieme del patrimonio oggetto della successione. Il valore dell'azienda deve essere determinato, al netto del valore delle migliorie, con riferimento alla data dell'apertura della successione.

Si dovrà comunque radicare una causa civile, affichè un CTU verifichi le consistenze che sarebbero state destinate alla successione dei legittimari e la congruità degli importi ricavati dalla vendita degli immobili, perchè se fossero inferiori al valore commerciale, bisognerà informare anche l'Agenzia delle Entrate. Inoltre essendo una società di capitali, tutti i trasferimenti di quote partecipative devono essere trascritti nel libro dei soci e depositati presso il Registro delle Imprese competente per territorio (art.2470 c.c.).

Per quanto riguarda gli aspetti penali dei fatti posti in essere, non ci sembrano allo stato rilevanti, in quanto non sappiamo se tali fatti abbiano portato al dissesto della società.

 

Avvocato Guido Vecellio

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