Il
testamento è un atto di libera volontà dell’individuo, che può disporre del proprio patrimonio in sede successoria con totale libertà e senza accordi e/o condizionamenti in vita, che sono peraltro vietati dalla legge (i c.d.
patti successori, illeciti per il nostro Ordinamento).
Ugualmente il testatore, per quanto compagno/convivente, non può condizionare e/o indirizzare altro soggetto nella formulazione del proprio testamento.
Il Suo compagno pertanto non può determinare come Ella debba disporre dei Suoi beni per la Sua successione e così Ella non può “pretendere” che il compagno compili il proprio testamento secondo accordi con Lei.
Resta fermo che, in caso di disposizione testamentaria che ledesse quote di riserva (previste per ascendenti, coniuge e figli), i titolari di questi potrebbero attivare azione di riduzione rispetto alla volontà testamentaria sino al soddisfo della propria quota.
In concreto, nel caso di specie, da quanto illustra gli unici soggetti che - in caso di testamento - sono titolari di una quota dell'eredità (c.d. quota di riserva) sono i rispettivi figli.
Pertanto, ove Ella lasciasse testamento, potrà liberamente destinare la quota di 1/3 del patrimonio a chi preferisca, mentre la quota di 2/3 spetterebbe di diritto ai figli.
Nel caso del Suo compagno, avendo questi solo una figlia, potrà disporre liberamente di una quota di 1/2 del patrimonio, mentre l'altra quota di 1/2 sarà riservata alla figlia.