Testamento mancante: come si devolve l’eredita?

Buongiorno, e deceduta una cugina che non ha marito/figli ne genitori (premorti), seguendo la linea dalla parte materna rimangono 1 zio in vita e 4 zii premorti (tutti avevano figli che sarebbero cugini del defunto) dalla parte paterna rimangono 3 zii (di cui uno adottato a seguito di seconde nozze e che porta lo stesso cognome degli altri due fratelli) e uno zio premorto (che ha dei figli che sarebbero cugini) il quesito è chi entra nella successione e va considerata anche la zia adottiva

Eredità e Successioni (10/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Dalla Sua esposizione non abbiamo ben compreso chi siano i parenti superstiti della defunta; inoltre Lei non ha specificato se costei abbia lasciato testamento o meno.

Ad ogni modo, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue.

Quando la successione ereditaria avviene in assenza di un testamento, si apre una successione c.d. legittima, in quanto la sorte dei beni è disciplinata dalle disposizioni della legge.

Per capire dunque a chi debba devolversi l’eredità, occorre esaminare innanzitutto il disposto dell’art. 565 del codice civile, intitolato “categorie dei successibili”, che fornisce il seguente, dettagliato, elenco dei soggetti chiamati all’eredità, in rigoroso ordine di prevalenza:

  1. coniuge, 2. discendenti, 3. ascendenti, 4. collaterali, 5. altri parenti 6. Stato italiano.

Le suddette categorie di successibili sono collocate in un ordine ben preciso: vi sono tre classi di successibili ex lege, formate rispettivamente dai parenti, dal coniuge e dallo Stato.

All'interno delle prime due classi (parenti e coniuge) sono distinguibili diversi ordini, fra i quali vige un rigoroso criterio di preferenza: cioè i successibili che appartengono ad un dato ordine escludono i componenti l'ordine successivo e sono a loro volta esclusi dai membri degli ordini anteriori.

Occorre inoltre soffermarsi sull’art. 572 c.c., a norma del quale se un soggetto muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzioni di linea.

Rilevante per il quesito in esame è altresì l’art. 467 c.c. sulla rappresentazione, che dispone che tale istituto fa subentrare i discendenti (legittimi e naturali) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (o non vuole) accettare l’eredità.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, se la defunta non ha lasciato testamento, si aprirà una successione legittima ed i chiamati all’eredità saranno, ex art. 572 c.c., tutti gli zii ancora in vita (sia di linea materna che di linea paterna) e, a norma dell’art. 467 c.c., tutti i figli degli zii premorti.

Precisiamo infine che il fatto che uno zio sia adottato non costituisce impedimento alla chiamata all’eredità.

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