Beni ereditari e accettazione tacita: come funziona?

siamo stati avvissati di dover rinunciare a un'eredità per debiti, collegata a una casa dove noi ci abitiamo gratuitamente ci hanno informato che noi finendo ad abitare qui abbiamo accettato l'eredità perché siamo gli unici in essere in uso del immobile in questione è possibile? noi stiamo già provvedendo ad andare altrove, possiamo ancora rinunciare?

Eredità e Successioni (03/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il termine per accettare o rinunciare all'eredità assegnato ai c.d. chiamati all'eredità è di dieci (10) anni.

Costituisce espressa eccezione rispetto a tale termine, l'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia, all'apertura della successione, già in possesso anche di un solo bene del patrimonio ereditario. 

Per tale fattispecie opera l'art. 485 del Codice Civile, che dispone: 

"Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. 

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice".

Il dettato normativo spiega pertanto che, trovandoVi in possesso attuale del bene, dovrete procedere (rivolgendoVi ad un Notaio o alla Cancelleria del Tribunale competente) con l'inventario dell'eredità e al termine di questo - entro e non oltre quaranta (40) giorni - potrete riunciare.

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In concreto, pertanto, il solo fatto di abitare nell'immobile non comporta accettazione dell'eredità: tale effetto si concretizzerà solo qualora fossero già trascorsi tre (3) mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della stessa.

Il suggerimento è pertanto di attivarVi immediatamente presso il Notaio o presso il Cancelliere del Tribunale, per avviare l'inventario.

 

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