I futuri eredi possono tutelare il patrimonio paterno?

Salve. La situazione è un pò complessa da spiegare in poche parole. Ci provo. Padre, divorziato dalla moglie (da circa 4/5 anni). Due figli. Età 71 anni. Intestatario di un immobile. Il mutuo è stato pagato anche dalla moglie (da cui ha divorziato - ci riferiamo a 20/25 anni fa). L'intestatario è solo lui Vende l'immobile. Non sappiamo dove sono i soldi. L'anno scorso muore la madre e lui (che dal 2005 si è completamente disinteressato della famiglia e dei figli) si riavvicina i figli con la scusa di rinunciare all'eredità in favore degli stessi. Ai figli vanno in eredità un immobile ed un terreno. Ovviamente dei soldi della nonna (risaputi), non si sa nulla. Adesso il 71enne si vuole risposare con una signora 40enne di nazionalità rumena. La domanda é la seguente: è possibile agire in via preventiva per una tutela del patrimonio familiare, onde evitare che dopo il disinteressa durante la vita da parte del padre si aggiunga anche la beffa di perdere il patrimonio economico?

Eredità e Successioni (06/06/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Se il riferimento è all'esigenza di tutelare il patrimonio, attualmente del padre, che in futuro costituirà (o potrebbe costituire) l'asse ereditario per Voi figli e, nel caso, per i nipoti, la risposta allo stato è purtroppo negativa.

Di fatto e giuridicamente, pur comprendendo le Sue riserve ed i Suoi timori, non esiste un "patrimonio familiare", ma solo distinte (o nel caso comproprietà) posizioni di diritto privato di proprietà.

Mantenendo il focus sul patrimonio del padre quindi, questo è intestato esclusivamente allo stesso e, per il principio del diritto di proprietà, egli può goderne e disporne liberamente, senza vincoli e restrizioni.

L'eventuale aspettativa dei futuri chiamati all'eredità non costituisce posizione giuridica attiva per agire sul patrimonio, asseritamente, ereditario futuro e quindi per "blindarlo".

Anche quanto all'immobile venduto, se questo formalmente fosse intestato solo al padre, ugualmente poteva disporne con la vendita e utilizzare il ricavato a proprio piacimento.

Peraltro v'è da segnalare che, nel caso in cui il padre si sposasse con la cittadina rumena che menziona, questa, quale coniuge, in caso di dipartita del marito sarà a tutti gli effetti erede legittimaria.

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Le considerazioni di cui sopra sono svolte sull'assunto che il padre sia, e fisicamente e psichicamente, pienamente integro, ovvero sia capace di agire, che capace giuridicamente.

Diversamente potrebbe ragionarsi su una ipotesi di amministrazione di sostegno, ma - badi bene - questa è svolta solo ed esclusivamente nell'interesse del beneficiario e non per la conservazione del patrimonio in ottica futura.

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