Immobile da dividere e disaccordo eredi

Un mio parente ha ereditato dal padre e assieme ad altri due fratelli, la casa del genitore. Dopo circa una decina d'anni, ancora però non trovano accordo sulla vendita, poiché, oltre alle difficoltà del mercato immobiliare, si aggiunge il fatto che uno dei tre fratelli (disoccupato e alla data odierna recluso nella casa circondariale della città, con pena residua di un altro anno circa) ancora ha la residenza nell'immobile stesso. Nel caso di una eventuale possibilità di vendita, non trovando, appunto, unanimità nell'accordo, come possono bypassare il problema? La casa, ovviamente, non è divisibile e inoltre, allo stato attuale, il mio parente è impossibilitato da un altro fratello ad utilizzare alcuni degli spazi dell'appartamento stesso. La ringrazio e la saluto cordialmente.
Eredità e Successioni (26/08/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Innanzitutto precisiamo che, laddove sussista una comunione, uno o più comproprietari non possono impedire agli altri il godimento del bene, ovvero della loro quota ideale del bene. Qualora solo uno dei comproprietari goda dell’intero bene, è tenuto a corrispondere un indennizzo pro quota agli altri partecipanti. Tale principio vale anche nel caso in cui un comproprietario, pur non occupando e godendo del bene, impedisca agli altri l’utilizzo cui è destinato e quindi l’esercizio dei loro diritti (che possa essere semplice diritto di abitazione o, ad esempio, metterlo in locazione). *** Quando non sussiste più - tra comproprietari – la volontà di mantenere la comunione, occorre procedere alla divisione della comunione e quindi allo scioglimento della stessa. Come anche segnalato da Lei, un’opzione per sciogliere la comunione consiste nell’accordo tra tutti i comproprietari. L’accordo può concretizzarsi nel vendere il bene ad un soggetto terzo, ovvero mediante l’acquisto di un comproprietario delle quote altrui. Per tali possibilità è naturalmente necessario l’accordo di tutti i partecipanti. *** Venendo in concreto al Suo quesito, laddove non sussista un accordo è necessario procedere ad una divisione giudiziale. I comproprietari interessati a sciogliere la comunione e quindi a entrare in possesso delle rispettive quote, dovranno attivare un procedimento presso il Tribunale del luogo ove si trovi l’immobile mediante atto di citazione. All’interno di tale procedura, che consiste in una causa processuale a tutti gli effetti, verrà periziato il valore dell’immobile, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle rispettive quote e, laddove persista la mancanza di un accordo tra le Parti, il Tribunale metterà l’immobile in vendita all’asta. Questa soluzione naturalmente comporta un disvalore commerciale del bene, che sarà venduto probabilmente a un prezzo inferiore del reale valore, così soffrendo tutti i comproprietari un deficit di guadagno. Suggeriamo pertanto di esperire fino a quando sussista una possibilità la strada della alienazione volontaria del bene, senza che intervenga il Tribunale: ciò per non sostenere spese di lite e per, come detto sopra, non rimetterci economicamente rispetto al prezzo di vendita.
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