Impugnazione del testamento per lesione legittima: si può rinunciare?

mia mamma può fare il testamento(un alloggio) a favore solo di mia sorella, io sono d'accordo in quanto in questi anni mi ha aiutato economicamente molto più di quanto varrebbe la mia parte. Qualcuno può contestarlo? (non io che sono d'accordo). eredi solo io e mia sorella nessun altro figlio ha mia mamma. grazie
Eredità e Successioni (10/05/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La persona fisica mediante disposizone testamentaria può destinare i propri beni, che costituiranno l'asse ereditario al momeno dell'apertura della successione (che coincide con la dipartita) liberamente secondo la propria volontà.

Il nostro Ordinamento prevede tuttavia che alcuni soggetti con un legame familiare particolarmente stretto con il de cuius abbiano diritto a ricevere una quota di eredità, anche in contrasto con la volontà della persona deceduta.

In ipotesi di testamento, infatti, i figli, il coniuge e gli ascendenti sono c.d. titolari di una quota di riserva, ovvero quella porzione dell'eredità che è destinata a questi.

Ove il testatore destini una quota di patrimonio ad un terzo e questa disposizione comporti una lesione della quota di riserva, il chiamato all'eredità titolare di tale quota può impugnare il testamento, invocando il rispetto della stessa e quindi riducendo la disposizone in favore del beneficiario.

Se il titolare della quota di riserva non impugna il testamento, quindi non intende beneficiare della porzione riconosciutagli dalla legge, la disposizone testamentaria è pienamente efficace e svolge i suoi effetti così come disposta dal testatore.

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Vediamo in concreto come le teorie sopra esposte potrebbero funzionare nel nostro caso.

Decede la madre, lasciando due figlie e lasciando un testamento.

In tal caso, la madre potrebbe liberamente disporre di 1/3 del patrimonio (ovvero lasciandolo a chi preferisca, appunto mediante testamento), mentre la quota di riserva sarà pari a 2/3 destinata per legge alle figlie.

Ove Sua madre lasciasse un patrimonio di 120, quindi, secondo i criteri descritti, 40 potrebbe destinarli liberamente (nel caso, anche ad una delle figlie, in aggiunta alla quota di riserva) ed 80 sarebbero riservati alle due figlie.

Ma se Sua madre decidesse, sempre mediante testamento, di riconoscere 100 esclusivamente a Sua sorella e 20 a Lei (quindi ledendo la Sua quota di riserva) e Lei non impugnasse il testamento (come pare da quanto Lei descrive), la volontà testamentaria sarebbe del tutto salva ed efficace e nessuno (a parte appunto Lei) potrebbe inficiarla.

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