Vorrei che mio figlio rinunciasse all’eredità. Come fare?

Buonasera....il mio compagno deve x forza fare una rinuncia di eredità xke stanno arrivando i debiti del defunto....gli eredi sono 2 fratelli e una madre separata ma nn divorziata ....il mio compagno ha un figlio di 16 anni....come possiamo fare x tutelarlo dal passaggio dell eredità rinunciata????
Eredità e Successioni (06/09/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Con la rinuncia dell'eredità da parte del padre, è chiamato come erede il figlio in forza del principio della rappresentazione [art. 467 cod. civ. “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato"].

Ove riteniate, considerati i debiti dell'asse ereditario, che per il minore non sia un beneficio accettare l'eredità, anche questi potrà rinunciare.

Il suo status impone tuttavia una maggiore cautela nella valutazione dell'opportunità della rinuncia.

Il nostro Ordinamento prevede, con il III comma dell'art. 320 cod. civ. che "I genitori non possono [...] accettare o rinunziare ad eredità o legati,  se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare."

È quindi obbligato il passaggio sotto la giurisdizione del Tribunale e in particolare del Giudice Tutelare, che sarà adito con una istanza da parte dei genitori del minore.

Mediante tale istanza i genitori spiegheranno al Giudice le ragioni di opportunità o interesse della rinuncia. 

Se il Giudice Tutelare ritiene vi sia un conflitto di interesse con il (i) genitore (i), nomina un curatore speciale che rappresenti il minore. 

*****

Consideri, in ogni caso, che anche all'atto di rinuncia da parte del padre, il figlio - pur chiamato all'eredità - non sarebbe automaticamente erede e quindi debitore dei creditori del nonno; sarebbe necessario, infatti, da parte del figlio un atto formale di accettazione dell'eredità, sempre passando (vd. sopra, III comma art. 320 cod. civ.) dal Giudice tutelare che lo autorizzi.

In concreto non rinunziando né accettando formalmente, i creditori dell'eredità non potrebbero in ogni caso attingere il patrimonio del minore.

*****

Certamente la rinuncia dichiarata dal Giudice tutelare è formalmente inattaccabile e, anche da un punto di vista dei termini (per accettare, in caso di non espressa rinuncia, vi sono 10 anni), pone subito la parola fine alla vicenda successoria personale. 

 

Avvocato Fabrizio Tronca 

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