Morte di cittadino italiano residente in Svizzera: quale Stato è competente per la successione?

Buonasera avvocato . Mia cognata italiana ma residente in Svizzera da 27 anni è deceduta in Svizzera il giorno 08/12/2018 lasciando un marito e un figlio. Qui a Verona era proprietaria dal 2009 di un appartamento con usufrutto alla madre ottantenne ancora in vita... la mia domanda era gli eredi x la successione devono rivolgersi in Italia dov' è l'immobile o possono farla in Svizzera?

Eredità e Successioni (05/01/2019)
lawyer
Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:

Per la fattispecie che ci sottopone, osserviamo come vi sia una potenziale sovrapposizione di due distinte giurisdizioni tese a disciplinarne gli effetti.

Sia il diritto italiano che il diritto svizzero potrebbero avere applicazione, da un lato per la cittadinanza del de cuius, dall'altro per l'ultimo domicilio (residenza) degli stessi.

Ove una fattispecie comporti il coinvolgimento di elementi di estraneità rispetto ad una sola giurisdizione nazionale, la prima normativa che viene alla mente è il diritto internazionale privato e processuale.

Tale branca del diritto non dispone nel merito, ma determina criteri capaci di individuare la corretta giurisdizione da applicare per i singoli casi di specie. 

Quanto alla successione (Legge n. 218 del 31.05.1995, c.d. disciplina del diritto internazionale privato e processuale), osserviamo come l'Art. 46  (Successione per causa di morte) disponga:

1.  La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2.  Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. […]

È questa la norma generale.

Con il più recente Regolamento della UE n. 650 del 2012, si è affermato come il criterio per l'individuazione della giurisdizione competente e della legge applicabile alle successioni internazionali, sia quello della “residenza abituale”

Il Regolamento Europeo supera pertanto la Legge del 1995. 

È da tenere, tuttavia, anche in conto, per la fattispecie, come tra Italia e Svizzera sia tutt'oggi operativa la Convenzione di Stabilimento e Consolare del 1868 (con Protocollo del 1869).

Detta convenzione contempla la competenza giurisdizionale (e la Legge) esclusiva del giudice del luogo di ultimo domicilio (o residenza) nel proprio Stato di origine, quindi nel nostro caso l'Italia (art. 17 della Convenzione, che afferma la giurisdizione del giudice italiano per il de cuius italiano residente in svizzera).

Tutto ciò, fatto salvo che il de cuius, nell'eventuale testamento, non abbia espressamente indicato la giurisdizione svizzera come competente per disciplinare la propria successione.

Occorre quindi stabilire quale normativa prevalga tra la Convenzione Italo-Svizzera del 1868 e la nuova disciplina comunitaria.

L'art. 75 di quest'ultima afferma come: "Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento".

Si presume quindi dalla norma come in tema successorio, tra Italia e Svizzera, operi la Convenzione del 1868. 

Sostenendo tale Convenzione come la successione sia regolata dalla Legge dello Stato di origine del de cuius (Italia) e valutando come il nostro Stato recepisca il Reg. UE del 2012 (che afferma il criterio della residenza abituale del de cuius), riteniamo che possa essere applicata la Legge Svizzera per il caso di specie

*****

La questione è continuamente soggetta ad interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, essendo disciplinata da almeno due fonti normative (Regolamento Europeo del 2012 e Convenzione del 1868), l'una di natura sovranazionale e l'altra di natura convenzionale tra due Stati.

Nel nostro caso optare per la giurisdizione svizzera e per il diritto sostanziale svizzero che disciplini la successione de quo non è senz’altro errato, attesa la sopra esposta ricostruzione normativa e dottrinale.

 

Avvocato Fabrizio Tronca 

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda