Successione e vendita di immobile

Decesso madre. Padre e figlia eredi. Unico bene è la prima casa con mutuo ancora in essere (residuo ancora di 103.000 circa). Padre non ha più redditto (in attesa di pensione per lavoro invalidità) Figlia lavoro come dipendente con altro mutuo moroso derivante da acquisto prima casa con ex convivente. Successione ancora in attesa di chiusura e il conto del padre bloccato. Meglio procedere con la chiusura della successione e vendere la casa? Ma se il padre non vuole vendere?
Eredità e Successioni (13/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Da quanto ci riferisce, possiamo ritenere che la soluzione da Lei prospettata di chiudere la successione mortis causa, accettando l’eredità (ricordiamo a tal proposito che la dichiarazione di successione va presentata entro un anno dalla morte del de cuius) e vendere l’immobile caduto in successione sia la migliore per cercare di estinguere il debito derivante dal contratto di mutuo. In merito, poi, all’ipotesi che il padre non voglia vendere il predetto immobile caduto in successione, possiamo dire che una volta accettata l’eredità, l’abitazione diventerà di proprietà di entrambi pro quota. Ora va detto che quando l’eredità spetta a più soggetti, ciascuno dei coeredi diventa contitolare dei beni caduti in successione, dando origine a una comunione ereditaria. Nel caso di specie, quindi, sia Lei che Suo padre sarete comproprietari dell’immobile in parola. Qualora uno o tutti i coeredi intendano sciogliere la comunione, questi possono cedere o donare a un unico coerede o a un terzo l’intero asse ereditario, oppure ricorrere all’istituto della divisione. La divisione può essere raggiunta tramite accordo privato tra i coeredi oppure – in assenza di accordo – ricorrendo al Giudice. In conclusione, qualora Lei non riesca a raggiungere un accordo con Suo padre, potrà ricorrere in ogni momento alla divisione dell’immobile in oggetto mediante la c.d. divisione giudiziale. Secondo tale opzione sarà il Tribunale a comandare l’alienazione dell’immobile a terzi, mediante l’istituto dell’asta.
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