Quando ricorre l'indegnità a succedere?

Salve, sono tutrice legale di mia zia, di primo grado, lei percepisce una pensione di invalidità, più accompagnamento per un totale di quasi 2000 euro mensili, mi è stato riferito che a sua morte, l'ammontare della pensione sul libretto che può essere usata solo in caso di sue necessità personali, verrà suddivisa tra i vari eredi, ovvero persone che se non volevo essere io tutrice, la volevano mettere in un istituto, dato che non la volevano con loro. E' giusta una cosa del genere? tra l'altro loro si trovano comunque in paesi distanti e probabilmente non verranno neanche ai funerali. Ora la mia domanda è, si può fare qualcosa per evitare questa divisione con loro dato che è immeritata, o è obbligatorio che dovranno prendere anche loro, la loro parte?
Eredità e Successioni (27/10/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Al momento del decesso di Sua zia, si aprirà la successione ereditaria della donna: essa potrà essere testamentaria o legittima.

Se Sua zia lascerà un testamento, si osserveranno le disposizioni in esso contenute: deciderà dunque Sua zia a chi verranno devoluti i propri beni.

Se invece Sua zia non lascerà alcun testamento, si aprirà una successione c.d. legittima in quanto la sorte dei beni della defunta sarà disciplinata dalle disposizioni della legge.

Tra i beni della defunta rientrano sicuramente i risparmi presenti sul conto corrente e sul libretto, che saranno pertanto devoluti agli eredi della donna.

Quanto sopra prescinde da considerazioni morali circa un eventuale "merito" degli eredi a ricevere i beni.

Precisiamo infine che il nostro codice civile prevede l’esclusione dall’eredità solo per indegnità a succedere; l’art. 463 c.c. dispone infatti che è escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330 non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento;

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Riteniamo che nessuna delle ipotesi sopracitate ricorra al caso di specie, ove i presunti chiamati all'eredità di Sua zia si sono semplicemente dimostrati poco inclini alla cura della donna.

 

Avvocato Marta Calderoni

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