Il nostro codice civile prevede che solo i legittimari possano impugnare il testamento per violazione dei propri diritti. I legittimari sono “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione”, ed esattamente sono: il coniuge, i figli legittimi (ossia nati all’interno del matrimonio), i figli naturali (ossia nati fuori dal matrimonio), i figli adottati e gli ascendenti legittimi. Solo questi ultimi, pertanto, godendo di una quota di eredità riservata loro per legge – anche contro la volontà del defunto - possono impugnare per violazione di “quota di legittima”. Tutti gli altri eredi possono impugnare il testamento esclusivamente per cause di nullità, ossia per difetti di forma che escludono o rendono incerta l’autenticità delle disposizioni testamentarie (ad esempio: mancanza dell’autografia, mancanza della firma, ecc.). Pertanto, venendo ora al caso di specie, possiamo affermare che i suoi fratelli, non rientrando nella definizione di “eredi legittimari”, possono impugnare il testamento della zia solo per denunciata nullità dello stesso. Ma non per contestare il contenuto delle disposizioni: che, nel caso, è di maggior favore nei suoi confronti. Conseguentemente, una volta accertato che il testamento della zia defunta possiede tutti i prescritti requisiti di sostanza e di forma, ed è stato liberamente rilasciato dalla medesima, i fratelli nulla potranno opporre, poiché il testamento in questione è pienamente valido ed efficace in tutto il suo contenuto, ne' è necessaria alcuna spiegazione e/o giustificazione delle disposizioni in esso contenute.