TEST DEL DNA E RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ: QUALI CONSEGUENZE SE CI SI SOTTRAE?

Buongiorno, è arrivata una convocazione in Tribunale, per fare il riconoscimento del figlio della mia ex compagna tramite test del DNA. E’ possibile rifiutarsi di fare il test? Qualora venisse accertata la mia paternità, cosa succederebbe se non pagassi gli alimenti?

Famiglia (23/09/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Da quanto descrive la Sua ex compagna ha introdotto la domanda per dichiarazione giudiziale di paternità ai sensi dell’art. 269 c.c.[1]

Con tale domanda la madre del minore richiede al Tribunale di dichiarare che il soggetto convenuto - in questo caso Lei - sia padre dello stesso minore ed ordini, per conseguenza, all’ufficiale di stato civile di fare la prescritta annotazione nell’atto di nascita relativo al minore.

Collegata alla domanda di accertamento di paternità, è la richiesta di porre al carico del genitore che sarà riconosciuto come padre l’obbligazione di mantenimento del figlio (somma che viene determinata secondo l’età e le esigenze del minore, nonché secondo le rispettive possibilità economiche – reddito e patrimonio - dei genitori).

Premesso che nel procedimento sono ammesse le prove testimoniali e l’audizione delle parti interessate per provare che sussistesse una relazione, lo strumento idoneo per accertare la paternità biologica è il test del DNA.

Il nostro Ordinamento, in via generale ed astratta, prevede che non si possa obbligare alcun cittadino a sottoporsi a esami clinici e pertanto sarebbe Sua facoltà sottrarsi allo svolgimento del suddetto test.

È tuttavia fondamentale precisare che, secondo l’ormai univoca, recente e costante giurisprudenza, il rifiuto a sottoporsi al test del DNA non solo possa essere valutato dal Tribunale come indizio di paternità, ma nella pressochè totalità dei casi porti effettivamente alla dichiarazione della stessa.

Sul punto è indicativa la recente Ordinanza della Cassazione[2], che spiega: “Nell’ambito del giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ai sensi dell’articolo 116, II comma, codice di rito civile, di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda”.

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In conclusione:

  • può rifiutarsi di fare il test, ma tale rifiuto sarà valutato come una prova giudiziale di incisiva portata rispetto all'accertamento della paternità naturale;
  • se fosse accertata la Sua paternità, sarebbe chiamato ai doveri tipici del genitore ex 315bis cod. civ.[3] e quindi al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del figlio. 

Il mancato pagamento del mantenimento del minore comporta sottrarsi all'obbligo genitoriale ed è passibile di azioni civili e penali verso il genitore inadempiente.

[1] La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

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[2] Cassazione Civile, sez. VI, 8-11-19, n. 28886

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[3] Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

 

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