Il mio futuro marito vorrà adottare mio figlio, avuto da precedente relazione. È possibile?

Buongiorno, il mio compagno vorrebbe adottare mio figlio e dargli il suo cognome. Mio figlio è stato riconosciuto solo da me che sono la madre. Il padre biologico non ha avuto interesse e non si è mai fatto vedere. Mio figlio oggi ha 2 anni. Il mio compagno vorrebbe che ci sposassimo e vorrebbe adottare mio figlio. È possibile? Devo comunque chiedere al padre biologico il nulla osta, anche se non ha alcun interesse verso il bambino? Grazie.

Famiglia (21/09/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La risposta è affermativa: lo schema proposto dal Suo attuale compagno è percorribile.

Trattiamo di uno dei casi di adozione particolare[1] ovvero dell’adozione di un minore da parte del coniuge del genitore.

Come si ricava, presupposto necessario è il vincolo matrimoniale tra l’adottante ed il genitore: Lei ed il Suo compagno dovrete celebrare il matrimonio.

Sono inoltre due gli aspetti da valutare ed approfondire:

(i) l’adozione deve rispondere all’interesse del minore;

(ii) il genitore biologico deve essere sentito dal Tribunale competente ed esprimere un parere favorevole.

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Quanto all’interesse del minore, la cui tutela è primaria anche in tema di adozione, questo concretamente risponde alla conservazione di un legame affettivo con il genitore adottate, ovvero al beneficio – affettivo e materiale – che il minore potrà trarre dal vincolo creatosi con l’adozione e la conseguente stabilità ed affettività familiare.

Quanto al consenso del genitore naturale (o biologico), questi deve prestarlo, al fine di rendere possibile l’adozione.

Nel caso in cui il genitore naturale neghi il consenso, al Tribunale, valutato l’interesse del minore e valutato anche il concreto, effettivo e storico disinteresse del genitore biologico, non è preclusa la possibilità di dichiarare in ogni caso l’adozione.

Ciò in particolare vale laddove il rifiuto del genitore naturale sia ingiustificato e/o contrario al miglior interesse del minore.

Infatti, ai sensi dell’art. 46 della legge citata in nota “Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori […] dell’adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”

La domanda si presenta a cura dell’adottante presso il Tribunale dei minorenni del luogo ove il minore ha la residenza.

Con l'adozione l'adottante assume la responsabilità genitoriale, ossia il dovere di educare, mantenere ed istruire il figlio adottato. 

 

[1] L. 184/1983 art. 44 

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre111;

bdal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

 

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