Rispondendo subito al quesito sottoposto alla nostra attenzione, dobbiamo dire che nonostante il comportamento di Sua madre nel passato e la totale attuale assenza di legami tra di voi, Lei, in qualità di figlio, è tenuto – in caso di bisogno – a provvedere alla madre. Il nostro ordinamento, infatti, prevede che, in caso necessità di assistenza di natura sanitaria e/o patrimoniale di soggetti (genitori) anziani, questi ultimi siano tutelati, prevedendo in capo ai parenti più prossimi - e quindi anche i figli - alcuni precipui doveri. In particolare, la Legge prevede un obbligo di contributo economico, i cosiddetti “alimenti” dei figli verso i genitori in difficoltà economica, come recita l’art. 433 del codice civile: “All’obbligo di prestare gli alimenti (ai genitori, nds) sono tenuti, nell'ordine: <… > 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; <…> 4) i generi e le nuore;<…> i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”. Nel soggetto anziano, l’incapacità di provvedere - totalmente o parzialmente - al proprio sostentamento è implicita nel suo status: in questa ipotesi, richiamato l’articolo di cui sopra, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i così detti alimenti. Va precisato che tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno e che detto contributo è in proporzione e con riferimento alle possibilità economiche di ciascun figlio. Infine, va detto che qualora un figlio non avesse la predetta possibilità economica, potrà contribuire al mantenimento economico del genitore in altra forma, diversa dalla mera dazione di denaro: ad esempio, il figlio potrà adempiere anche ospitando e mantenendo in casa il genitore.