Alimenti alla mamma: è un obbligo?

Buonasera gentilmente vorrei un chiarimento. Premetto ho 35 anni sono sposato e ho creato la mia famiglia. I miei genitori sono divorziati ormai da più di 20 anni,io sono cresciuto con nonno e con papà perché mia mamma quando io avevo 15 anni è andata via di casa definitivamente ( diciamo che non era la prima volta che andava via e mi lasciava ) e si è trasferita dall'altra parte dell'Italia e non ha mai provveduto a me ne moralmente (quindi non mi ha mai educato )ne economicamente ha mai provveduto,non si è mai interessata di me.io ora sono anni che non ho sue notizie. Mi chiedevo se lei da anziana o in caso di bisogno dovesse tornare e chiedere aiuto per se stessa per un suo mantenimento .io sono obbligato ad aiutarla? Sarebbe assurdo aiutare una donna che non ha mai provveduto a me
Famiglia (27/02/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Rispondendo subito al quesito sottoposto alla nostra attenzione, dobbiamo dire che nonostante il comportamento di Sua madre nel passato e la totale attuale assenza di legami tra di voi, Lei, in qualità di figlio, è tenuto – in caso di bisogno – a provvedere alla madre. Il nostro ordinamento, infatti, prevede che, in caso necessità di assistenza di natura sanitaria e/o patrimoniale di soggetti (genitori) anziani, questi ultimi siano tutelati, prevedendo in capo ai parenti più prossimi - e quindi anche i figli - alcuni precipui doveri. In particolare, la Legge prevede un obbligo di contributo economico, i cosiddetti “alimenti” dei figli verso i genitori in difficoltà economica, come recita l’art. 433 del codice civile: “All’obbligo di prestare gli alimenti (ai genitori, nds) sono tenuti, nell'ordine: <… > 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; <…> 4) i generi e le nuore;<…> i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”. Nel soggetto anziano, l’incapacità di provvedere - totalmente o parzialmente - al proprio sostentamento è implicita nel suo status: in questa ipotesi, richiamato l’articolo di cui sopra, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i così detti alimenti. Va precisato che tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno e che detto contributo è in proporzione e con riferimento alle possibilità economiche di ciascun figlio. Infine, va detto che qualora un figlio non avesse la predetta possibilità economica, potrà contribuire al mantenimento economico del genitore in altra forma, diversa dalla mera dazione di denaro: ad esempio, il figlio potrà adempiere anche ospitando e mantenendo in casa il genitore.
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