Gli assegni familiari sono erogati anche ai figli che mia moglie ha avuto da precedente relazione?

Sposato una ragazza con già due figli, abbiamo fatto il terzo.. Gli assegni familiari devo passarli anche ai figliastri? E se sono senza reddito la mia ex compagna può rivalesi sui genitori del papà chiamato in causa?

Famiglia (26/04/2020)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

L’assegno al nucleo familiare, anche noto come ANF, è un importo riconosciuto dall’INPS ogni mese alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

I lavoratori dipendenti hanno diritto a percepire mensilmente gli assegni familiari entro determinati limiti di reddito.

Per poterli ricevere è necessario presentare domanda e, dalla data in cui si perfezionano i requisiti previsti dalla legge, ad esempio dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio, l’Inps calcolerà l’importo spettante sulla base del reddito percepito.

Gli ANF vengono erogati dal datore di lavoro direttamente nella busta paga.

Nel caso di specie, Lei avrà diritto a percepire gli assegni al nucleo familiare con riferimento al figlio concepito con Sua moglie; per quanto concerne invece gli altri due figli della donna, gli assegni familiari potranno essere richiesti dal padre dei bambini.

Per quanto riguarda invece la possibilità che i nonni intervengano e corrispondano il mantenimento del nipote nell'ipotesi in cui il genitore sia sprovvisto di liquidità per far fronte a tali obblighi di mantenimento, precisiamo quanto segue.

I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti, integrando anche quanto loro destinato dai genitori, solo nel caso in cui questi ultimi non siano in grado da soli di soddisfare le esigenze primarie dei figli.

La norma che prevede tale obbligo è la stessa che obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, ossia l'art. 148 del nostro codice civile; tale disposizione prevede infatti una obbligazione sussidiaria (rispetto all'obbligo primario dei genitori) dei nonni a mantenere i nipoti.

Ai sensi di tale articolo quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità , sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Il coinvolgimento dei nonni può essere richiesto solo ed esclusivamente quando entrambi i genitori, e non solo uno di essi, non sono in grado con i loro introiti (reddito da lavoro ed altro) di fare fronte alle esigenze primarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario).

I nonni possono in questa ipotesi essere chiamati a coprire interamente tali esigenze od ad integrare, con somme in danaro, quanto occorre al soddisfacimento dei nipoti, sempre che i loro stessi redditi glielo consentano.

Avvocato Marta Calderoni

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