Il principio sancito dall'art 38 della Costituzione, che prevede che al pensionato sia garantito un trattamento adeguato all'esigenza della vita, deve compenetrarsi con quello che impone ai genitori di provvedere a mantenere la prole.
Anche la Cassazione Civile, con ordinanza n. 4801/18, mette in relazione il sopracitato articolo della Cost. con l'art. 30 della stessa.
In buona sostanza anche chi è pensionato è obbligato nei confronti dei figli a seconda della propria possibilità. Inoltre l'obbligo di mantenere la prole non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Non conosciamo la situazione economica del figlio (disoccupato?) e se la casa è di proprietà o in locazione, pertanto quanto sopra esposto deve essere adattato alla situazione di fatto.
Avvocato Guido Vecellio
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