Certificazione verde, circolazione sul territorio e cerimonie. Come si ottiene?

Buongiorno. Ho sentito parlare della certificazione verde, che permetterebbe qualche libertà in più rispetto alle restrizioni alla circolazione e alla cerimonie imposte dalla normativa anti-Covid. In quali casi viene rilasciata, quanto dura e cosa permette di fare? Grazie
Famiglia (30/05/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La certificazione verde, introdotta con il Decreto Legge 52 del 2021, è un documento  - cartaceo o digitale - rilasciato al cittadino dalle strutture sanitarie o dalle Asl, che permette:

  • gli spostamenti in entrata ed uscita dalle zone rosse e/o arancioni[1], anche se non sussistano le ormai note esigenze lavorative, le situazioni di necessità o i motivi di salute;
  • la partecipazione a determinati eventi o celebrazioni[2].

La libertà che riconosce la certificazione verde trova la sua ragione nell’accertamento che il cittadino che si sposti non sia veicolo di contagio per terzi e/o non rischi di compromettere la propria salute contagiandosi.

Infatti, la certificazione verde attesta:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o covid.
  • la guarigione dall’infezione SARS-CoV-2 (Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9).
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al SARS-CoV-2

La validità temporale della certificazione varia a seconda del motivo del rilascio.

L’avvenuta vaccinazione comporta una validità di 9 mesi della certificazione verde.

È da precisare che la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino: in tal caso, la validità? della certificazione decorre dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Le tempistiche del richiamo previste dai diversi tipi di vaccino incidono quindi sulla durata della certificazione verde.

Concretamente, chi riceva il vaccino AstraZeneca, che prevede la somministrazione della seconda dose a distanza di circa tre mesi dalla prima, deterrà un green pass valido per circa un anno; chi si veda somministrato i vaccini Rna (Pfizer o Moderna), che prevedono un richiamo nei 42 giorni, deterrà un green pass ci circa 10 mesi.

L’accertata guarigione dal Covid fissa in 6 mesi la validità della certificazione e, infine, è di 48 ore dal prelievo la validità della certificazione verde, rilasciata in esito a test molecolare o antigenico rapido negativo.

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Come sopra accennato, oltre alla possibilità di circolazione in entrata ed uscita tra le zone rosse ed arancioni, la certificazione verde consente dal 15 giugno la celebrazione e partecipazione a feste, anche in locali chiusi, relative a cerimonie civili e/o religiose, fatto salvo il rispetto delle note cautele.

Infatti, il rilascio della certificazione verde non esonera dall’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, del distanziamento e in generale dalle consuete norme di igiene.

È previsto inoltre, sempre dal 15 giugno 2021 per le zone gialle che per particolari eventi fieristici sia richiesta la certificazione verde[3], così come potrà essere richiesta “per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto[4].

La certificazione verde sarà inoltre richiesta per poter fare visita ai propri cari, che si trovino nelle residenze per anziani (Rsa).[5]

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La certificazione verde è un atto pubblico e la sua falsificazione è sanzionabile penalmente.

Ciò vale sia per la falsificazione materiale, tesa a costituire una certificazione falsa nel rilascio, sia per la falsificazione ideologica, ovvero la certificazione che contenga un contenuto/dichiarazione non veritiera.

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La normativa sul green pass è applicabile sul nostro territorio nazionale, fin quando non entrerà in vigore la normativa europea per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazione relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione, finalizzata ad agevolare gli spostamenti anche all’interno del territorio europeo, quando verrà attivata la piattaforma denominata “digital green certificate”.

 

[1] art. 2 Decreto legge 22.04.2021, n. 52 

  1.  Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
  2.   Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  3.   I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, individuano i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

 

[2] art. 9.2 – Decreto legge 18.05.2021, n. 65

 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

 

[3] art. 7 Decreto legge 22/04/2021, n. 52

  1.   E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  2.   Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

[4] art. 5 Decreto legge 22/04/2021, n. 52

[5] Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 19/05/2021, n. 52 – Toscana, all. 1

L'ingresso è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52). Nelle more della piena esecutività e disponibilità delle suddette certificazioni può essere validamente utilizzata l'attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute come da D.L. 52/2021.

Le Certificazioni Verdi COVID-19, o in alternativa, le condizioni di cui al punto precedente, fatto salvo diversa successiva indicazione normativa nazionale, possono essere utile strumento di orientamento alla regolamentazione delle visite e delle uscite programmate, compatibilmente alla situazione locale e alla specificità di servizi e strutture che possono accogliere utenti con diverso grado di fragilità e rischio di trasmissione infettiva.

II possesso e la presentazione di Certificazioni Verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio né l'interruzione dei programmi di screening dove previsti.

 

 

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