Comunione dei beni: acquisto accumulatore

Salve, sono vincitore del bando lombardia per 3000 euro per un sistema di accumulo. Mi è stata revocata l'assegnazione in quanto ho fatto domanda io ma l'impianto è a nome di mia moglie. Essendo in comunione dei beni e l'impianto acquistato dopo il matrimonio è possibile fare qualcosa?

Famiglia (08/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che la Regione Lombardia, con deliberazione n. X/7042 del 3.08.2017, ha promosso l’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso un bando di incentivi per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici, destinato alle utenze domestiche.

La domanda di partecipazione poteva essere presentata solo da privati cittadini che sono titolari (ovvero che lo saranno entro determinati limiti di tempo) di un impianto fotovoltaico installato su edifici o a terra nel territorio della Regione Lombardia, per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica prodotta dal medesimo impianto fotovoltaico.

La domanda di partecipazione poteva essere presentata, entro il 28.09.2017, esclusivamente dal titolare dell’impianto fotovoltaico che ha sostenuto o avrebbe sostenuto la spesa per l’acquisto e installazione del sistema di accumulo di cui sopra e che fosse quindi intestatario delle relative fatture e bonifici di pagamento.

Nel caso di specie la domanda è stata da Lei presentata ed è risultato vincitore ma Le è stata successivamente revocata l'assegnazione in quanto l'impianto non sarebbe a nome Suo bensì di Sua moglie.

In considerazione del fatto che Lei e la Sua consorte siete in regime di comunione dei beni e che l’acquisto dell’impianto è stato effettuato dopo il matrimonio, è opportuno capire se questo possa in qualche modo influire sull’assegnazione (cioè se si possa ritenere che sia anche Lei titolare del sistema di accumulo di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e, come tale, legittimato a proporre la domanda di partecipazione al bando).

Sul punto precisiamo che i coniugi in regime di comunione legale sono sempre titolari di quote indivise e identiche su ciascun bene facente parte della comunione e tutti gli acquisti compiuti dopo il matrimonio, anche se da un solo coniuge, salvo specifiche ipotesi di legge, entrano a far parte della comunione legale tra coniugi.

Dunque nella comunione dei beni tra i coniugi, a partire dal giorno delle nozze, tutti i beni acquistati iniziano ad essere di proprietà di entrambi: ciò significa che ognuno dei partner, da quel momento in poi, ha diritto al 50% dei beni.

Per espressa previsione di legge, ciò che diventa comune è – tra le altre cose - l'insieme dei beni mobili e immobili che durante il matrimonio ciascun coniuge ha acquistato (quali ad esempio case, terreni, macchine): rientra dunque sicuramente nella comunione il sistema di accumulo di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico acquistato da Sua moglie.

Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, si può ritenere che l’impianto fotovoltaico acquistato da Sua moglie in costanza di matrimonio sia caduto in comunione legale tra Voi e che, dunque, Lei possa essere ritenuto contitolare dello stesso, ed in tale qualità legittimato a partecipare al bando.

Naturalmente la Regione Lombardia potrebbe obiettare che il bando richiedeva espressamente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, la dimostrazione di aver sostenuto la spesa per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo e quindi l’intestazione delle fatture o dei bonifici di pagamento; sul punto non sappiamo quale sia la Sua situazione.

 

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