Comunione dei beni dei coniugi e comproprietà

Buongiorno signor avvocato la mia domanda è questa, mio fratello è sposato dal 1996 in comunione dei beni, la moglie è andata via dalla casa coniugale nel 2001, aveva un'altro ancora prima dell'abbandono portando via anche il figlio oggi ventenne, e non hanno mai fatto la separazione legale. La casa coniugale è di nostra proprietà nelle percentuali 2/3 nostra madre 1/3 noi figli che siamo in 4. Oggi se si volesse sistemare la proprietà la cognata potrebbe vantare diritti? Grazie mille
Famiglia (20/12/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Nella nostra fattispecie, il matrimonio non influisce in senso stretto sulla proprietà della casa: in concreto, salvo atti di vendita, chi è ora proprietario, tale lo rimane. Considerate le quota di comproprietà che Ella ci ha indicato, gli unici soggetti autorizzati a disporre del bene come proprietari siete Voi fratelli e Vostra madre. Il rapporto matrimoniale, al limite, potrebbe incidere sui diritti sull’immobile, laddove in un ipotetico procedimento di separazione/divorzio, la moglie di Suo fratello chiedesse il diritto di uso (o abitazione), magari con il figlio. Ciò non intaccherebbe naturalmente la proprietà, che rimane intestata ai soggetti da Ella citai, ma ne limiterebbe la portata. Quello da me citata è tuttavia una ipotesi astratta ed esposta per via di completezza e cautelativa: difficilmente un Tribunale potrebbe riconoscere il diritto di abitazione di una casa che - ormai da oltre 16 anni - di fatto non è più la casa familiare e peraltro abbandonata per il medesimo periodo dalla stessa richiedente. In ogni caso, anche a prescindere dal diritto di abitazione (che attualmente non esiste in capo alla moglie in via esclusiva ed è del tutto improbabile per il futuro) Voi proprietari potete allo stato decidere di scambiarVi le quote, venderlo a terzi, affittarlo, senza alcun limite e/o pregiudizio. Ci permettiamo di suggerire, come chiosa, posto che sussiste ancora un regime di comunione dei beni in costanza di un matrimonio caratterizzato da una separazione di fatto pluriennale, di ponderare con attenzione la possibilità di formalizzare la separazione presso il Tribunale competente, così da avere anche il conforto del provvedimento del Giudice.
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