In merito al Suo quesito, Le premettiamo che la scelta dell’ex compagna del Suo partner appare opportuna al fine di regolare i loro rapporti (economici e non) con il figlio. Questo a tutela ovviamente del minore. Detto ciò, Le ricordiamo anche che il nostro ordinamento prevede un obbligo a carico dei genitori (anche non sposati) di mantenere i figli, per il solo fatto di averli generati, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale. In particolare, nel Vostro caso, il Suo compagno, anche in assenza di un provvedimento del Giudice, aveva e ha l’obbligo di versare una somma di denaro alla madre del bimbo in favore di quest’ultimo per sostenere le spese ordinarie e straordinarie inerenti il minore stesso. Questo perché entrambi i genitori naturali – non diversamente da quelli legittimi – sono coobbligati solidali nei confronti del figlio per tutto quanto gli è dovuto per il suo mantenimento. Le confermiamo, pertanto, il genitore che da solo abbia provveduto al mantenimento del figlio naturale può agire contro l'altro genitore per ottenere il rimborso pro quota delle spese, attraverso un'azione di regresso. L’unica alternativa a questo è che la madre e il padre trovino un accordo transattivo tra loro per il passato, stabilendo una somma forfait per gli arretrati, e si rivolgano poi congiuntamente al Giudice per chiedere la regolamentazione dei rapporti per quanto attiene il futuro.