In tema di paternità naturale, è possibile chiedere il rimborso del mantenimento mai corrisposto?

Quando mia mamma è rimasta incinta di me è stata lasciata dal suo ragazzo del tempo, cioè colui che risulta essere mio padre biologico. Due anni dopo si è sposata e suo marito mi ha portato dai nonni materni dicendo che io non ero sua figlia. Per quasi 20 anni ho vissuto con i nonni materni e loro si sono occupati di me; ora che è venuta a mancare anche mia nonna, è stato aperto il testamento in cui risulta che per volontà di mia nonna, cioè madre di mia mamma, a mia mamma è stata scalata parte dell'eredità in quanto loro ( i miei nonni) mi hanno cresciuta per quasi 20 anni. Da parte della famiglia di mio padre non ho mai conosciuto nessuno e nessuno si è mai occupato di me, possiamo io e mia mamma richiedere dei danni o il mantenimento che lui non si è mai occupato? Mia nonna compiuto i 16 anni mi ha detto chiaro e tondo che se volevo studiare mi sarei dovuta arrangiare a mantenermi negli studi e così ho fatto: lavoravo e studiavo allo stesso tempo.

Famiglia (04/06/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Al fine di rispondere alla Sua domanda è necessario analizzare la disciplina relativa alla filiazione contenuta nel Codice Civile. In particolare, ai sensi dell’art. 269 c.c. “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio, come dispone l’art. 270 c.c., questa dunque potrà essere esercitata in ogni tempo.

In sede giudiziale la prova della paternità potrà essere fornita con ogni mezzo, non solo attraverso l’esame del DNA, ma anche mediante testimonianze o elementi indiziari.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art.277 c.c. Ciò implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento.

Nonostante l’obbligo del genitore di mantenere il figlio consegua al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore presuppone l’accertamento della filiazione. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale” (Cass. Civ. Ord. n 21364/2018).

Dunque, solo in seguito all’accertamento della paternità con sentenza passata in giudicato, il genitore che ha assunto l’onere del mantenimento anche per la parte di competenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.

Si ricorda, poi, come la giurisprudenza abbia affermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso i figli può integrare gli estremi dell'illecito civile, nel caso in cui comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti. Il comportamento del genitore che per lunghi anni si disinteressa completamente della figlia, dunque, può dare luogo ad un'autonoma azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., che può essere esercitata anche nel contesto dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. Cass. Civ. Sent. N. 5652/2012).

 

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