La madre di mia figlia vuole trasferirsi con lei in altra città. Può farlo?

Buongiorno, vivo con la madre di mia figlia e mia figlia da 3 anni e mezzo in una casa in affitto. Ora dopo un periodo complicato la madre vuole prendere la bambina e andare a vivere in un'altra regione, dove ha trovato un altro uomo. Lei può portarmi via la bambina, o posso oppormi e stare con la bambina?

Famiglia (05/11/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le decisioni di natura straordinaria che riguardino i figli minori devono essere necessariamente prese su accordo dei genitori.

È uno schema previsto dal nostro Codice Civile, che impone che sia mamma che papà decidano congiuntamente delle traiettorie di vita del figlio.

In queste traiettorie, salvo le scelte quotidiane ed ordinarie, rientrano decisioni rilevanti in tema di istruzione, educazione e certamente anche pertinenti il luogo dove debba vivere il figlio minore.

In particolare, quindi, la decisione sulla residenza del minore è voce che deve trovare l'accordo dei genitori; in assenza di accordo, la decisione spetta al Tribunale territorialmente competente (il Tribunale ove ha la residenza abituale la minore).

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Il luogo dove abita il minore è un elemento importante ed incisivo nella vita personale del bambino, che incide sulla sua serenità, sulla stabilità (in particolare sulla stabilità dell'ambiente familiare) e sulla conservazione dei rapporti affettivi già radicati (ad esempio, nella residenza attuale il minore potrebbe beneficiare dei rapporti già instaurati anche con altri parenti[1], o compagni e/o insegnanti d'asilo).

Per tali ragioni la scelta della residenza del bambino, o del cambio di residenza, non solo deve essere necessariamente condivisa dai genitori, ma deve obbligatoriamente anche rispondere al criterio del miglior interesse del minore.

Il miglior interesse del minore è un principio che racchiude un insieme di diritti del bambino (lo sviluppo equilibrato, l’ambiente armonioso nel quale crescere, l’assegnazione di strumenti adeguati all’istruzione ed all’educazione) che spiega certamente i suoi effetti, concretamente, anche nella scelta del posto nel quale il minore viva o vada a vivere.

Non solo.

Nel caso che illustra, la bambina sarebbe posta in relazione anche con una ulteriore figura adulta di riferimento, il nuovo compagno della madre: anche rispetto a tale situazione, la scelta deve essere assolutamente ponderata, per riscontrare che non sia un pregiudizio per la bambina introdurre altra figura adulta nella sua vita, contestualmente allontanandosi da una frequentazione quotidiana con il papà, tanto da rischiare di configurare una grave alienazione dalla figura paterna.

Il suggerimento è di diffidare immediatamente e formalmente la madre della minore da assumere qualsiasi iniziativa che la riguardi, senza coinvolgere la volontà anche del padre e senza una previa valutazione e decisione sul punto da parte del Tribunale competente in materia di disciplina della responsabilità genitoriale.

 

[1]  La giurisprudenza europea invoca sul punto il rispetto alla vita familiare di cui all’art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, concetto di vita familiare nel quale rientra  l’interesse del minore a mantenere i legami con la sua famiglia: «the child’s ties with its families must be mantained, except in cases where the family has proved particularly unfit» (Neulinger e Shuruk c. Svizzera).

 

 

 

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