I genitori della mia ex compagna vogliono togliermi il figlio. Possono farlo?

Ho un figlio di 17 mesi e non vado più d'accordo con la madre. I genitori della mia compagna vogliono togliermi la bambina. Possono farlo? Come mi devo comportare?

 

Famiglia (27/03/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Precisiamo, per rassicurarLa subito, che la locuzione "togliermi la bambina" nel nostro sistema di leggi non ha significato (salvo alcuni casi, come la revoca o decadenza dalla responsabilità genitoriale per gravissimi e tassativi motivi)[1].

È una frase provocatoria, ci permettiamo di dire arbitrariamente tratta dalla filmologia americana.

Entrambi i genitori, anche non sposati o separati o divorziati, hanno il dovere (e diritto) di mantenere, educare ed istruire la prole, assecondandone le inclinazioni[2]. È questo l'affidamento condiviso.

Tale dovere si assolve compatibilmente con le possibilità (economiche [reddituali e patrimoniali] e logistiche) dei singoli genitori.

Per effetto delal legge, pertanto, ogni genitore può e deve frequentare ed aver un rapporto continuativo e significativo con il figlio: questo, prima appunto che un dovere/diritto del genitore, è il miglior interesse del minore, che trova beneficio dal rapporto sia con la mamma che con il papà.

*****

Precisati i principi generali, veniamo al caso concreto.

Nella situazione che descrive, i nonni (materni) non hanno alcuna legittimazione sostanziale e processuale, per limitarla nel Suo esercizio della responsabilità genitoriale.

Se vi sono dei conflitti nella gestione della figlia minore tra i genitori, questi devono essere affrontati, discussi e risolti dagli stessi genitori, o in via stragiudiziale o con l’intervento del Tribunale Ordinario competente.

Il nostro primo suggerimento è, pertanto, un dialogo con la Sua ex compagna, per stabilire che è necessario trovare dei termini di accordo circa la collocazione della bambina (in concreto, presso quale genitore dovrà vivere), la frequentazione della stessa con il genitore non collocatario, il pernotto[3] della minore presso lo stesso, il mantenimento.

Sono, queste, le condizioni che disciplinano la filiazione.

Se vi sarà disponibilità da parte della Sua compagna, suggeriamo di fare un ricorso congiunto al Tribunale, affinché omologhi il Vostro accordo.

L’accordo omologato sarà quindi la regolamentazione di tutti i rapporti riguardanti la figlia.

In caso di ostracismo da parte della Sua ex compagna, Le suggeriamo di incaricare senza indugio un legale, che indirizzerà una comunicazione alla madre della minore, invitandola a formalizzare un accordo con il padre.

Contestualmente si farà avviso che, in mancanza di accordo, il padre procederà con un ricorso giudiziale, affinchè sia il Tribunale a stabilire le condizioni migliori per la figlia, sempre garantendo equi diritti per entrambi i genitori.

Siamo a disposizione per l'assistenza sui punti delineati. 

Naturalmente il Tribunale, che in ogni caso inviterà in ogni fase i genitori a trovare autonomamente un accordo, deciderà sulla base delle rispettive richieste dei genitori, sempre secondo il miglior interesse del minore (c.d. best interest of the child)[4].

Avvocato Fabrizio Tronca

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[1] art. 330 c.c. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale [c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio 4.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

[2] art. 315-bis c.c. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. 

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

[3] Il pernotto, anche del figlio in tenera età, è ormai consentito dalla costante giurisprudenza. È solo necessario che il piccolo abbia già un rapporto di confidenza e conoscenza con (nel nostro caso) il padre e che il pernotto sia introdotto gradualmente (ad esempio, per i primi mesi, una notte a settimana).

[4] Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child

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