Donna in dolce attesa. Il padre, dominicano, vorrà dare il cognome al figlio. Quali effetti?

Una donna di 43 anni, nata e vissuta in Italia, è in dolce attesa. Il futuro padre è un ragazzo dominicano e residente a Santo Domingo. La donna ed il ragazzo sono solo fidanzati. Alla nascita del bambino tra pochi mesi la madre vorrà registrarlo anche con il cognome del ragazzo dominicano. Dando anche il cognome del dominicano, la madre va in contro a qualcosa? Il ragazzo aquisisce tutti i diritti e doveri e puo' pretendere qualcosa? Il cognome non comporta niente?

Famiglia (16/05/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La vicenda che sottopone è quella di una coppia, che ha concepito un figlio che, rispetto alla nazionalità dei soggetti interessati (madre, padre e nascituro) reca degli elementi di estraneità.

In particolare, il riferimento è alla cittadinanza di uno dei soggetti coinvolti, il padre in questo caso, che è dominicano e quindi straniero, rispetto alla madre ed al nascituro, italiani.

Mentre, in tema di famiglia, opera con certezza la giurisdizione italiana, laddove tutti i soggetti coinvolti siano cittadini, il tema, prima di dare un riscontro pragmatico e concreto alla Sua domanda, è individuare quale giurisdizione nazionale regoli la fattispecie.

Ci vengono in soccorso le leggi che disciplinano fattispecie con carattere di estraneità e quindi la L. 218/1995 (diritto internazionale privato e processuale) e norme sovranazionali, che indicano i criteri (in concreto: quale giudice nazionale e quale norma di quale Paese si applica in tema di filiazione, se vi siano elementi di estraneità) per individuare le norme applicabili e le giurisdizioni competenti.

Senza complicare la trattazione con una dissertazione su tali leggi, riassumiamo il principio che più ci interessa: innanzitutto, il terzo comma dell’art. 33 della L. 218/1995 stabilisce che “La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio”.

L’art. 35 prosegue: “Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita […] e […] la forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto […]”.

Ricaviamo dalle norme citate che per il riconoscimento dei nascituri opererà la legge italiana.

Ciò comporta che il padre biologico potrà riconoscere (assegnare il cognome è una conseguenza del riconoscimento, non è una formalità a sè stante priva di effetti) il figlio (come previsto dal nostro Ordinamento) al momento della nascita; da tale atto discenderà la responsabilità genitoriale in capo al padre, di medesima portata e tenore legale di quella della madre.

Secondo la legge italiana, la responsabilità genitoriale comporta che entrambi i genitori abbiano il dovere e diritto di educare, istruire e mantenere la prole, in via congiunta e quindi su accordo.

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Ove, in seguito alla nascita e alla responsaiblità genitoriale, sorgessero conflitti tra i due genitori, sulla scorta degli elementi che ha fornito, riteniamo sarà competente a trattarli la giurisdizione italiana.

In via generale, al di là della singola fattispecie sottoposta, i principi di competenza e giurisdizione qui richiamati sono i medesimi contenuti nei Regolamenti europei.

In particolare, Regolamento europeo n. 2201/2003 e Regolamento europero n. 111/2019, che vincolano fortemente il potere di conoscere del Giudice sulle azioni di stato del minore e sulla responsabilità genitoriale rispetto alla residenza e cittadinanza dello stesso. 

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