Assegno di mantenimento ai figli: quali limiti?

Buongiorno, disturbo in quanto ho bisogno di varie informazioni. Ho una figlia di 17 anni da una precedente relazione, legalmente riconosciuta. Ho perso lavoro ormai da molti anni, e in un ultimo ricorso in tribunale fatto perchè i rapporti con la mia ex non sono sereni, il giudice ha stabilito che come mantenimento devo Euro 200,00. Ho letto che vi è la "prescrizione" dell'assegno di mantenimento, come funziona? In quanto la mia ex chiede gli arretrati, e io non posso versarli. Se non riesco a dare il mantenimento, o quanto meno non completo, incorro in qualche sanzione penale o civile? Come posso chiedere una riduzione? Se poi mia figlia volesse andare all'università sono obbligato a pagare anche questa? Scusate se ho fatto molte domande, e ringrazio per la collaborazione.

Famiglia (16/10/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere ai Suoi quesiti, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il termine di prescrizione del diritto all’assegno di mantenimento è di cinque anni. Tuttavia, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, a prescriversi non è mai il diritto all’assegno di mantenimento in sé, ma la singola mensilità non pagata.

Un esempio potrà chiarire meglio la situazione: se il marito smette di pagare il mantenimento alla ex moglie e ai figli e la donna per sei anni di seguito resta in silenzio, cioè non agisce nei suoi confronti né lo sollecita, costoro avranno sempre diritto, per il futuro, all'assegno di mantenimento, tuttavia, perderanno la possibilità di rivendicare il pagamento delle mensilità più vecchie di cinque anni.

Dunque se per esempio l’inadempimento è iniziato del 2010 e la ex moglie si attiva solo a fine 2016, avrà perso il diritto per tutto l’anno 2010 e 2011.

Per quanto concerne, invece, le conseguenze del mancato versamento dell'assegno di mantenimento, a norma dell'art. 570 bis del nostro codice civile, si tratta di un vero e proprio reato, punito con la reclusione fino ad un anno o una multa fino a 1.032 euro.

Pertanto, se a causa delle Sue precarie condizioni economiche Lei non è in grado di versare l'assegno di mantenimento a favore di Sua figlia così come stabilito dal Giudice, consigliamo di depositare un ricorso per la modifica del provvedimento giudiziale.

La modifica dei provvedimenti giudiziali che hanno regolamentato l’esercizio della responsabilità genitoriale e stabilito l’importo del contributo a favore dei figli può infatti essere richiesta in ogni momento da ciascun genitore, presentando un ricorso a norma dell’art. 337-quinquies codice civile al Tribunale del luogo ove risiedono i figli minori.

Ovviamente, presupposto fondamentale per l’accoglimento del ricorso e dunque, nel caso di specie, per ottenere una effettiva riduzione dell’importo che Lei  è tenuto a versare mensilmente a favore di Sua figlia, è una modifica delle condizioni reddituali o di vita intervenuta successivamente alla pronuncia del Tribunale.

Infine, precisiamo che l'istruzione universitaria a favore dei figli non è sempre dovuta e dipende dalle effettive condizioni economiche in cui versa il genitore.

La Corte di Cassazione, infatti, con l'ordinanza n. 10207 del 26 aprile 2017, ha formulato il seguente principio di diritto: "Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori".
 
Dunque è vero che ciascun figlio ha il diritto di continuare i propri studi oltre quelli relativi alla scuola dell’obbligo grazie all’aiuto economico da parte dei genitori ma tale diritto viene meno quando sussiste uno stato di incapacità economica del genitore innanzi alla spesa di istruzione, ovvero nel caso in cui il figlio percepisca un reddito proprio.

 

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