Ricorso per revoca assegno mantenimento figli. Da quanto decorre la revoca?

Vorrei procedere in un giudizio per la modifica dell'assegno di mantenimento che verso a mio figlio ormai maggiorenne, adesso ho scoperto che è autosufficiente, la mia domanda è l'annullamento dell'assegno di mantenimento andrà a decorrere dalla data di deposito del ricorso o dal deposito della sentenza? Mio figlio non aveva l'obbligo di comunicare la variazione della propria situazione economica?
Famiglia (06/10/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le disposizioni che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli si fondano sulla valutazione dello stato di fatto al momento della loro specificazione e determinazione.

Pertanto, se all'epoca del provvedimento che stabiliva il diritto del figlio all'assegno di mantenimento questo era dovuto in quanto il beneficiario non era autosufficiente, altrettanto oggi tale contributo economico non è fondato, per lo stato di autonomia economica del figlio.

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È quindi motivato introdurre ricorso, teso a richiedere la diminuzione o l'eliminazione/revoca dell'assegno di mantenimento a beneficio del figlio.

Sarebbe efficace, data l'oggettività della vicenda, introdurre ricorso congiunto con la madre del ragazzo, allegando la documentazione che attesti come il figlio sia autosufficiente economicamente (busta paga, reddito o quant'altro dodcumenti la sua indipendenza): in tale contesto il provvedimento sarebbe di fatto immediato e definitivo con la prima (ed unica) udienza.

Dovesse invece radicarsi un procedimento giudiziale e non consensuale, ovvero ove vi sia una contestazione circa la Sua domanda, il provvedimento potrebbe essere provvisorio o essere reso solo all'esito dell'indagine istruttoria.

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L'eventuale sospensione o annullamento dell'assegno di mantenimento ha carattere retroattivo: se si dimostri che lo stato di autosufficienza del figlio fosse effettivamente attuale già al momento del deposito del ricorso e il Tribunale revocasse l'assegno, le somme non sarebbero dovute esattamente dalla data di deposito del ricorso.

Per un esempio pratico: se dal deposito del ricorso alla sentenza trascorresse un lasso di tempo di due anni e venisse acccertato come il figlio all'epoca dell'avvio della causa fosse già autosufficiente, gli effetti dell'annullamento retroagirebbero alla data del deposito.

avvocato Fabrizio Tronca 

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