Il dovere al mantenimento (inteso sia nel senso materiale/economico, sia nel senso educativo) sorge in capo ai genitori sin dal momento della nascita dei figli. Tale dovere trova la sua origine in una ragione di custodia e responsabilità genitoriale verso i minori, naturalmente non autonomi sotto il profilo economico e, inizialmente, strettamente personale. In ipotesi di separazione dei coniugi, sovente, gli stessi mediante accordo, o il Tribunale con sentenza, stabiliscono in che misura debbano contribuire al mantenimento dei figli e alle loro esigenze. Nella fattispecie che ci sottopone, sarà pertanto necessario verificare se sussista un provvedimento di separazione del Tribunale (o successivo divorzio) e se questo prevedesse – e in che misura – il mantenimento del padre verso i figli. Consideri che l’assegno di mantenimento (che sia verso l’ex coniuge o verso i figli) è soggetto a termini di prescrizione di cinque (5) anni e, in rare eccezioni (collegate alla durata processuale) a dieci (10) anni. *** Altro elemento da valutare consiste nel riconoscimento di un dovere dei genitori a contribuire o addirittura a mantenere i figli già maggiorenni, qualora questi fossero non autosufficienti economicamente o versassero in stato di difficoltà. Da ciò che mi ha illustrato, deduco non sia il caso Suo e di Sua sorella, che lavorate regolarmente: si tratta tuttavia di una norma che esprime un principio di solidarietà del genitore verso il figlio anche indipendentemente dall’età. *** Oltre all’aspetto del mantenimento, merita segnalare che, quando mancherà Vostro padre, avrete naturalmente diritto alla quota di eredità legittima, in relazione al patrimonio che lo stesso lascerà. Medesimo diritto spetterà a Vostra madre, sempre se ancora in regime di separazione e non di divorzio.