Il padre, divorziato, è obbligato a mantenere il figlio 25enne studente?

Buonasera, un padre divorziato per legge deve pagare gli alimenti ai figli fino al 25° anno d`età, ma se un figlio non ha ancora finito gli studi a 25 anni è obbligato a versare ancora gli alimenti? Grazie in anticipo.
Famiglia (01/07/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il nostro Ordinamento, in realtà, non prevede un limite d'età del figlio, perché possa beneficiare del contributo economico del genitore.

La sola discriminante per stabilire se il genitore sia tenuto o meno a mantenere o contribuire al mantenimento del figlio è il raggiungimento o meno dell'autosufficienza economica di quest'ultimo.

Tale criterio è quindi svincolato dall'età.

Un figlio, anche maggiorenne, ed anche ultraventicinquenne, e non autonomo economicamente ha diritto a ricevere il mantenimento da questi.

Costituisce eccezione la situazione del figlio – maggiorenne - che rifiuti o perda per sua colpa una occupazione lavorativa, o non si impegni negli studi o in generale tenda a campare passivamente sulle spalle dei genitori[1]

Parimenti è eccezione, di costruzione giurisprudenziale (non esiste infatti una norma espressa) l’ipotesi del figlio che abbia superato almeno i 30 anni[2].

Certamente il mantenimento deve essere anche compatibile con le possibilità economiche del genitore pagante.

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La risposta al Suo quesito - sulla scorta degli elementi che ci illustra - è pertanto affermativa, ovvero il papà deve quantomeno partecipare al mantenimento del figliolo.

Consideriamo, nel complesso, che il ragazzo ha un’età relativamente giovane, che nel contesto culturale e lavorativo italiano, vede come ordinario che stia ancora completando il percorso scolastico e che lo stesso sia, appunto, impegnato nella definizione e conclusione dello stesso.

Valuti, in ogni caso, che “il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori”[3].

 

 

Avvocato Fabrizio Tronca 

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[1]La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.  - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/03/2018, n. 5088

[2]Deve essere revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio che ha compiuto un'età superiore ai trent'anni, dovendosi presumere, in assenza di specifiche deduzioni da parte del ricorrente, il raggiungi mento di una situazione di indipendenza economica ovvero di una capacità lavorativa potenziale cui non ha fatto riscontro una concreta ricerca del lavoro.-Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/03/2018, n. 5883

[3]Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 26/04/2017, n. 10207

 

 

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