Separazione tra coniugi, di cui uno è cittadino straniero. Perdita del diritto di cittadinanza?

Salve io sono spostato da sei mesi con una italiana adesso vogliamo divorziare volevo sapere se io perdo il diritto di cittadinanza avendo un lavoro regolare oppure si? Saluti
Famiglia (26/09/2019)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Al fine di rispondere in modo esauriente alla domanda svolta, è bene ricordare che la cittadinanza indica uno status, denominato civitatis, cui l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici, attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, ovvero per nascita o adozione da cittadini italiani.  L’acquisto della cittadinanza iure soli, ovvero per nascita sul territorio dello Stato, si ha solo nell’ipotesi in cui si nasca da genitori apolidi o nel caso in cui i genitori siano ignoti o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio.

Vi sono tuttavia delle ulteriori modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri o apolidi e una di queste è il matrimonio con un cittadino italiano.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 5/02/1992, infatti, “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi".

Si ricorda, poi, che ai sensi della legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio dovranno conoscere la lingua italiana.

La competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è affidata:

  • Ai prefetti nel caso in cui il cittadino straniero sia residente in Italia;
  • Al Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel caso in cui il cittadino straniero abbia la residenza all'estero;
  • Al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La cittadinanza italiana in caso di matrimonio, quindi, potrà essere richiesta dal coniuge straniero solamente al maturare dei requisiti sopra citati e, in particolare:

  • decorsi due anni di residenza in Italia, dalla data del matrimonio;
  • decorso un anno di residenza in Italia, dalla data del matrimonio, nel caso in cui siano nati figli dalla coppia o siano stati adottati;
  • decorsi tre anni dalla data del matrimonio nel caso in cui il coniuge straniero sia residente all’estero;
  • decorso un anno e mezzo dalla data del matrimonio nel caso in cui il coniuge straniero sia residente all’estero e la coppia abbia avuto figli o ne abbia adottati;

Nel caso in cui avvenga separazione legale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento dello stesso prima dell’ottenimento della cittadinanza italiana, il cittadino straniero perderà il diritto a richiedere la cittadinanza per matrimonio.

In conclusione, nel caso di cui si tratta, non avendo ancora maturato i requisiti per richiedere la cittadinanza (essendo decorsi solamente sei mesi dal matrimonio), in caso di separazione legale o di scioglimento dello stesso Lei non potrà validamente richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio.

Le ricordo, tuttavia, che la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da un certo periodo di tempo e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 5/02/1992 la cittadinanza può essere concessa:

“a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

  1. b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
  2. c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  3. d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  4. e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  5. f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.

In questo caso il richiedente dovrà dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

 

Avvocato Giulia Valmacco 

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