Mio marito ha acquistato una casa e siamo in comunione dei beni. È anche mia?
Il regime di comunione dei beni prevede che tutti gli acquisti conclusi dagli sposi, singolarmente o congiuntamente, dal giono del matrimonio si intendono in comproprietà pro quota del 50%.
Tale schema vale anche per l'acquisto di immobili: infatti, persino se all’atto di acquisto (rogito) partecipa solo il marito e non la moglie, l’immobile acquistato dallo stesso rientra nella comunione e appartiene pro quota anche alla moglie.
In caso di separazione dovrà essere diviso in parti eque.
La nostra Corte di Cassazione afferma come in regimedi comunione dei beni tra i coniugi, “il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi”.
Vi sono, quanto agli immobili, delle eccezioni. Infatti la casa che sia stata acquistata dal singolo coniuge con denaro proprio, derivante dalla vendita di beni a loro volta ricevuti in donazione e/o eredità, non rientra nelle comunione.
O ancora, è esclusa la comunione quando nell'atto di acquisto sia fatta espressa riserva di proprietà a favore del singolo coniuge e l'altro coniuge abbia esplicitamente dichiarato di rinunciare dall'inizio alla propria quota.
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Quanto alla menzionata casa della zia, dovrebbe essere più precisa circa l'intestazione: se deriva da donazione e/o successione, non cade in comunione. Nel caso del negozio la risposta è invece affermativa.
Avvocato Fabrizio Tronca