sottrazione di minore alla madre. Che fare?

Buongiorno. Mio nipote di 15 anni è stato sottratto alla madre dagli assistenti sociali in quanto non in grado a prevedere all’educazione del figlio e in quanto l’abitazione non più sicura, è stato portato in una comunità che ha deciso il giudice minorile senza aver sentito nessuno di noi. Come ci dobbiamo comportare? Abbiamo qualche chance di farlo uscire da quel posto infelice?
Famiglia (02/11/2018)
lawyer
Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
Segui l’avvocato
Risposta:

Vediamo di esaminare i fatti da Lei rappresentati e di rispondere in maniera esauriente alla Sua domanda molto complessa.

Quando non vi sono le condizioni per garantire al minore una crescita equilibrata, anche dal punto di vista psicologico, nell'ambito famigliare e nella casa in cui vive, su segnalazione di parenti, insegnanti e vicini di casa intervengono i Servizi Sociali che, poste in essere le opportune verifiche, con frequenti visite domiciliari, attesa la situazione pericolosa in cui il minore vive, si rivolgono al Tribunale.

Sarà poi il Giudice ad emanare i provvedimenti del caso.

Il minore può essere lasciato alla madre, ma costantemente monitorato dagli Assistenti Sociali, per quanto riguarda la scuola, le cure e la salute.

Oppure può essere affidato temporaneamente ad una famiglia,ad una comunità o ad un istituto. L'affidamento temporaneo viene disposto con decreto del giudice dopo che i Servizi Sociali hanno sentito i genitori ed il minore, se ha compiuto 12 anni e ha capacità di intendere e di volere.

La legge 149/2001 all'art. 1 dice che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Proprio per questo l'allontanamento deve essere visto come misura di protezione del minore, una volta accertato il rischio che lo stesso corre stando in famiglia. Gli abusi gravi e documentati con l'acquisizione di prove oggettive da parte degli Assistenti Sociali fanno si che il minore venga allontanato dal genitore, cui però viene concesso un diritto di visita. Il minore può sempre tornare dalla madre, su provvedimento della stessa autorità che ha disposto l'allontanamento.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo di affidamento stabilito, sentito il servizio sociale ed il minore (oltre i 12 anni) chiede al Tribunale un nuovo provvedimento, nell'interesse del soggetto. Un'altra alternativa può essere l'ingresso del minore e della madre in una casa famiglia, ove possono vivere insieme con supporto medico e psicologico.

Consigliamo di adoperarvi con i Servizi Sociali per dimostrare che la situazione di fatto è completamente mutata e che il minore può ritornare a vivere  in un ambiente che potrà aiutarlo in modo positivo nella crescita e nella maturazione psichica.

 

Avvocato Guido Vecellio

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda