Mio zio ha portato dei mobili nella casa dei genitori anni fa. Ora può chiederne la restituzione?

Mia madre possiede una casa (era dei miei nonni) e il fratello diversi anni fa ha portato dei mobili. Oggi questo signore ci chiede questi mobili o di pagarglieli. Erano mobili di seconda mano, non c'è nessun foglio o ricevuta di essi, sono obbligata a darglieli o pagarglieli?

Famiglia (23/05/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Al fine di rispondere alla sua domanda è necessario analizzare brevemente l’istituto giuridico della proprietà.

In particolare ai sensi dell’art. 832 c.c. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Secondo il nostro ordinamento tra i diritti riservati al proprietario vi è anche quello del “non uso”, azione che non comporta la perdita di proprietà, salvo alcune eccezioni.

In alcuni casi, infatti, entra in gioco l’istituto dell’usucapione, attraverso il quale un soggetto che abbia il possesso continuato di un bene per un determinato periodo di tempo ne acquista anche la proprietà.

Ai sensi dell’art. 1161 c.c. “In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni”.  

Nel caso di specie, dunque, sua madre non può aver acquisito la proprietà dei beni mobili per usucapione, essendo giuridicamente in “mala fede”, in quanto a conoscenza del fatto che questi beni erano di proprietà di suo fratello.

Inoltre, non essendo a conoscenza del titolo in base al quale il fratello abbia lasciato questi mobili nella casa materna, si sottolinea che sua madre potrebbe non averne mai acquisito il possesso, ma solamente la detenzione. Il fratello, ad esempio, avrebbe potuto consentire l’attività corrispondente all’esercizio della proprietà sui beni, tollerandola (soprattutto in ragione dello stretto rapporto di parentela). In questa circostanza l'utilizzo prolungato di un bene non potrebbe mai portare all'acquisto della proprietà. 

In conclusione, dagli elementi forniti, risulta che suo zio è tuttora proprietario dei beni mobili in questione ed ha il diritto alla restituzione degli stessi.

Si segnala, per completezza, che al fine di ottenerne la restituzione (in un’eventuale sede giudiziale) sarà necessario, per il proprietario, dare la prova del diritto vantato.

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