L'obbligo di mantenimento in caso di separazione dei coniugi

Salve io e mia moglie non andiamo più d'accordo, sposati da 10 anni, lei ha casa di propietà che era al 50% mia, ho ceduto a lei e non grava di mutuo, io ho preso un bilocale con un mutuo a 35 anni con 200 euro al mese da pagare e 45000 euro restanti di mutuo lei è casalinga e io percepisco 1500 euro e abbiamo una bambina di 8 anni, volevo sapere una cifra indicativa che verserò per il mantenimento, grazie.
Famiglia (06/05/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile illustrare le procedure che Lei e Sua moglie potreste assumere per addivenire alla separazione.

La separazione, infatti, può essere consensuale o giudiziale:

Consensuale: laddove vi sia una volontà comune di separarsi e una intesa circa la regolamentazione del regime in separazione. In tale ipotesi i coniugi decidono il destino del patrimonio comune e l’eventuale riconoscimento, o meno, di un assegno di mantenimento, oltre alla collocazione dei figli, alla frequentazione ed al mantenimento degli stessi.

Qualora fosse percorribile l’ipotesi consensuale, può anche accedersi alla c.d. negoziazione assistita, ovvero una forma di separazione che comporta un accordo steso unitamente agli avvocati che rappresentano i coniugi e che saranno poi tenuti a depositare e trascrivere l’accordo secondo le formalità di Legge. In tal caso per i coniugi non è nemmeno prevista la comparizione in Tribunale.

Giudiziale: laddove non vi sia una comune volontà di separarsi o non vi sia un accordo per disciplinare le condizioni di separazione. Nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire le condizioni sopra descritte in relazione a patrimonio, mantenimento e rapporti con i figli, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”).

Venendo ora al merito della separazione, si esaminano i seguenti profili:

  1. patrimoniale/economico
  2. mantenimento e rapporti con i figli.

Con riferimento all’aspetto patrimoniale, segnaliamo che la recente giurisprudenza tende ad eliminare il famoso assegno di mantenimento a favore del coniuge meno abbiente (quello che percepisce una retribuzione più bassa), prevedendo che ne abbia diritto solo il coniuge non autosufficiente economicamente.

Aderendo a tale orientamento, nel caso di specie, riteniamo che Sua moglie, se dotata di una stabile occupazione lavorativa, non abbia diritto all’assegno di mantenimento.

Per quanto concerne, invece, il mantenimento di Vostra figlia, precisiamo che tale obbligo grava su entrambi Voi genitori, in proporzione alle Vostre disponibilità economiche.

Nell'ipotesi di separazione consensuale, sarete Lei e Sua moglie a stabilire l'importo da versare a favore della bambina; in caso di separazione giudiziale, invece, ciascuno avanzerà le proprie istanze e sarà poi il Giudice a decidere quale somma ciascuno di Voi dovrà pagare.

Ciò che ci preme sottolineare è il fatto che la regolamentazione di un regime di separazione è un vero e proprio puzzle, i cui elementi incidono uno sull’altro e che è opportuno e più efficace esaminare vis à vis di concerto con le Parti.

 

Avvocato Marta Calderoni

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