Gli investimenti presenti su conto titoli intestato a un solo coniuge ricadono in comunione?

Coniugi con conto cointestato e un conto titoli appoggiato al primo. Il conto titoli è nominativo benché sia collegato al c/c cointestato. In sede di separazione il coniuge intestatario del conto titoli lo trasferisce su un conto personale.

Quesito: i titoli vanno comunque divisi in quanto erano i risparmi investiti nel c/c cointestato, oppure dato che sono nominativi l'intestatario ne ha piena proprietà? 

Famiglia (23/09/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere a questa domanda deve analizzarsi innanzitutto la disciplina relativa al regime patrimoniale tra coniugi. E' infatti necessario determinare se, in questo caso, i coniugi abbiano scelto il regime della separazione dei beni o mantenuto il regime della comunione dei beni.

Analizziamoli brevemente entrambi per comprendere meglio quali siano le concrete differenze nel caso in esame.

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A) Si ricorda che la separazione dei beni comporta che gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio non cadano in comunione, ma rimangano nel patrimonio separato di ciascun coniuge. L’art. 215 c.c., infatti, prevede che “i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”.

In questo caso, al fine di ottenere la divisione tra i coniugi degli investimenti effettuati (presenti su un conto titoli intestato ad un solo coniuge) dovrà provarsi che l’acquisto degli stessi è stato effettuato con fondi comuni. Si ricorda che, in riferimento al conto corrente cointestato vi è la presunzione della titolarità in capo a ciascun cointestatario di una quota uguale. Tale presunzione tuttavia potrà essere superata fornendo la prova contraria.

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B) Nel diverso caso, invece, di comunione dei beni devono distinguersi i beni che cadono in comunione immediata, da quelli che cadono in comunione solo nel momento dello scioglimento della stessa.

Ai sensi dell’art. 177 c.c. “costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati […]”.

Il denaro, in particolare, quando viene acquistato dai coniugi in costanza di comunione, può essere definito:

  1. personale, se acquistato quale frutto di un bene personale o quale provento di attività separata. In questo caso, il denaro in parola, se utilizzato per il successivo acquisto di un bene, ciò comporta la caduta immediata del bene in comunione.
  2. personalissimo, se acquistato nelle modalità previste dalle norme sui beni personali ai sensi dell’art. 179 c.c.. La Cassazione in merito ha più volte affermato che “il saldo attivo di un conto corrente bancario è sempre un diritto di credito del solo coniuge (se) unico correntista e, quindi, non può essere ricompreso nella nozione di acquisti” (Cass n. 19567/2008).
  3. comune ad entrambi i coniugi se frutto di attività o beni comuni o della vendita di beni in comunione.

In riferimento all'utilizzo di denaro per l'acquisto di strumenti finanziari, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la caduta in comunione degli investimenti in titoli e strumenti finanziari effettuati con denaro proveniente dall’attività lavorativa dei coniugi o percepito quale frutto di denaro personale. I titoli acquistati anche da un solo coniuge, dunque, devono , in questi casi, oggetto della comunione.

Conclusivamente, fatte le premesse di cui sopra, per verificare se un investimento ricada o meno nella comunione, andrà innanzitutto chiarito il regime patrimoniale applicabile (se separazione dei beni oppure comunione), successivamente sarà necessario individuare l'origine del denaro utilizzato per effettuare l'investimento medesimo. 

 

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