Stalking: cosa si può fare?

Salve, da mesi che vivo con l'ansia di litigare con una persona che mi provoca continuamene. oggi oltre a parlare è andato anche ai fatti. Mi ha beccato mentre mettevo a posto la macchina in box e si è fermato. Da lì incomincia a screditarmi, a picchiare sulla macchina e chiama giù sua madre a quel punto incomincia con calci e pugni io mi riparavo solamente xke ho paura di alzare le mani per il lavoro ... sono mesi che mi sto rovinando la vita per questo ragazzo. E voglio reagire è possibile fare qualcosa? Continua a sparlare ora anche alza le mani ma non posso reagire perché lo lascerei a terra e rischierei il lavoro ma voglio che finisca questa cosa Non chiedo un risarcimento anche se sarebbe da chiedere data la situazione ma almeno un qualcosa che lo faccia stare lontano
Famiglia (19/03/2018)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La situazione da Lei descritta narra veri e propri episodi di stalking, vale a dire comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto di ventuno anni nei Suoi confronti. Si tratta, infatti, di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre in Lei un disagio psichico e fisico ed un ragionevole senso di timore. Tale situazione, come da Lei giustamente sottolineato, finisce per condizionare il normale svolgimento della Sua vita quotidiana, ingenerando in Lei un perdurante stato di ansia e paura. Vediamo dunque quali rimedi prevede il nostro ordinamento giuridico a tutela di tale situazione. L’art. 612 bis del codice penale configura il reato di stalking; tale norma punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta un soggetto in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità fisica, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. In genere la procedibilità per tale reato è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di 6 mesi (anziché di 3 mesi, come per quasi tutti gli altri reati) dalla data del fatto. Le suggeriamo dunque di presentare una formale denuncia querela nei confronti di tale soggetto per il reato di stalking. Alternativamente alla querela, la vittima dei comportamenti persecutori può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta, ai sensi dell’art. 8 Decreto Legge n. 11/2009 convertito in Legge 38/2009. L’ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale) emesso dal Questore che, valutati i fatti anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto, invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio. Una eventuale ulteriore condotta persecutoria dopo l’ammonimento, renderà il reato procedibile d’ufficio e non più soltanto a querela della persona offesa. Per completezza, Le segnaliamo che, a seguito della proposizione della denuncia querela, si apre la fase delle indagini che potrebbe poi terminare con un vero e proprio processo penale nei confronti dell’autore del reato; qualora tale soggetto continuasse a porre in essere la condotta vessatoria anche in tale periodo, il nostro ordinamento prevede ulteriori misure cautelari a tutela della vittima. La Legge 38/2009 ha, infatti, introdotto l’articolo 282-ter del Codice di procedura penale, secondo cui il Giudice può disporre il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”: il Giudice ordinerà all’autore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tale persona. Inoltre, può vietargli di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la vittima oppure ordinare le modalità e imporre limitazioni quando la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative. Nei casi più gravi, il Giudice potrà altresì disporne la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari.
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