La mia ex amante minaccia di rivelare tutto a mia moglie. Posso tutelarmi?

Dopo una storia ormai finita, la mia ex amante minaccia di dire tutto a mia moglie. Come posso fare?
Famiglia (08/07/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Da un punto di vista strettamente giuridico, non Le è possibile impedire ad una persona di esprimersi liberamente e comunicare con altri soggetti.

L’ordinamento pone alcuni limiti alla libertà di espressione di un soggetto solamente quando questa comporta un’ingiusta violazione di diritti altrui.

E’ il caso, ad esempio, della diffamazione, reato disciplinato all’art 595 c.p., che consiste nell’offesa della reputazione di un soggetto non presente, comunicando con altre persone. Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, poi, non è necessario che la comunicazione offensiva con la pluralità di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purché sia rivolta a più destinatari. Si segnala come la giurisprudenza abbia ravvisato tale reato proprio nel caso di divulgazione della relazione extraconiugale. La Cassazione ha infatti ritenuto come questa “per di più corredata e comprovata anche dalla possibilità di visionare filmati di momenti intimi dei due amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, intesa come il senso della propria dignità personale nell’opinione degli altri e in sostanza nella considerazione sociale”.

Il nostro ordinamento, poi, tutela la segretezza della corrispondenza già nel dettato costituzionale. Ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, infatti, “libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria”. Il codice penale, all’art. 616 c.p., disciplina in dettaglio le condotte illecite riferite all’apertura, trasmissione o divulgazione a terzi della corrispondenza altrui, senza il consenso del diretto interessato. Tale norma non riguarda solamente le comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale, ma si estende anche alle forme di corrispondenza digitale oggi maggiormente utilizzate.

Si segnala, altresì, come in qualche occasione la giurisprudenza abbia ravvisato il reato di molestie nel caso in cui l’amante avesse contattato il coniuge tradito per informarlo della relazione extraconiugale. Deve, tuttavia, precisarsi che nei casi concreti in cui è stato ravvisato tale reato la “confessione” è stata accompagnata da comportamenti insistenti, intrusivi o in ogni caso lesivi della sfera privata del soggetto leso.

Infine, deve evidenziarsi come la minaccia di rivelare la relazione extraconiugale a Sua moglie potrebbe anch’essa integrare reato, in particolare quello di estorsione. Ciò nel caso in cui fosse sotteso un ricatto (ad esempio se venisse richiesta una somma di denaro, come corrispettivo del silenzio).

Ciò premesso, si ritiene che la semplice comunicazione al coniuge della passata relazione extraconiugale - in assenza di altri ulteriori comportamenti - non possa considerarsi illecita. Dall’altro lato, invece, la diffusione della notizia a terze persone, l’eventuale violazione della corrispondenza o l'estorsione sono comportamenti integranti illeciti che possono comportare conseguenze sia nella sfera civile, sia nella sfera penale, dell’autore delle stesse.

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