Trasferimento con minore all’estero: cosa serve?

Buongiorno, Io mi trovo a Londra con mia figlia di 12 anni mi son trasferita qua senza il padre della bambina quando lei era piccolina, il padre con cui non ero cogniugata non si e' mai opposto al trasferimento, ho cosi avviato la mia vita qua e lui ha interrotto i contatti con la figlia, a parte cio' ha comunque proveduto ad effettuare regolari pagamenti di mantenimento, il punto pero' ora e' un altro, io voglio trasferirmi in Australia con il mio attuale compagno e avro' sicuramente bisogno di un autorizzazione scritta per portare mia figlia in Australia ed iscriverla in un istituto scolastico la? Non son mai stata in tribunale con il mio ex per cui non ho l' affidamento esclusivo, abbiamo sempre risolto tra di noi.

Famiglia (11/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Nella fattispecie è applicabile la nostra giurisdizione, posto che la nazionalità della minore e (immaginiamo) almeno di un genitore è italiana.

(vd., art. 36, 36bis e 37 L. 128/1995: "I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio - 36 - 

Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a)  attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b)  stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; -36bis - 

1.  In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. - 37 - ).

Ugualmente, possiamo ritenere applicabile la giurisdizione italiana tenendo a mente la Convenzione Aja 1996.

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In tale contesto normativo e di fatto, occorre rispettare due presupposti:

a. l'accordo tra i genitori della minore 

b. l'interesse della minore.

Ora, ipotizzando che il padre della ragazza sia favorevole al trasferimento all'estero, è da valutare se un tale allontanamento della stessa dal papà tuteli i diritti della bambina ad avere un rapporto continuativo con lo stesso o meno.

La frequentazione del genitore con il figlio non è solo un diritto del primo, ma soprattutto un diritto del minore a coltivare il rapporto affettivo, emotivo, educazionale e materiale con il primo.

Secondo criterio dell'interesse della minore è il contesto sociale nel quale la stessa viva e da quanto lo frequenti. Obiettivo primario del nostro Ordinamento è infatti garantire che il minore non sia sradicato da relazioni sociali e contesto educativo (rete familiare, rete scolastica) attuali e strutturati.

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Prosaicamente, va da sè che - in ogni caso - l'interesse del minore viene valutato, e ne vengono tratte le conseguenze, in una procedura giudiziale e non è il nostro caso. In secondo luogo, tali aspetti rilevano o possono rilevare, laddove sia l'altro genitore (nel caso, il padre) a sollevarli avanti un'Autorità Giudiziaria competente. La premessa di cui sopra è in ogni caso - riteniamo - necessaria, per non esporLa a future contestazioni e/o rivendicazioni del padre, che possano basarsi anche su tali argomenti.

In ogni caso, versiamo in una fattispecie che vede il rapporto padre/figlia, se consente il termine, già compromesso sotto il profilo del legame quotidiano e quindi vede la figura del padre come un ruolo marginale.

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Quanto alla possibilità concreta e formale di trasferire con sè la minore tanto lontano, questa non è assolutamente esclusa - a priori - dall'Ordinamento italiano.

Il genitore affidatario (o coaffidatario) può assumere l'iniziativa di trasferirsi, poichè espressione del diritto di fissare liberamente la propria residenza ove ritenga opportuno.

Sarebbe opportuno comprendere se l'affido di Vostra figlia sia congiunto o esclusivamente in capo a Lei. In tale ultimo caso, non vi sarebbe alcuna assoluta questione circa la totale libertà di trasferirsi. In caso di affido congiunto, occorre che sia comunque garantito al padre non collocatario il diritto/dovere di esercitare la responsabilità genitoriale. 

La nostra giurisprudenza afferma come ( - Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 02/12/2010, n. 24526 - ):

"In tema di affidamento dei figli, l'oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio, precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all'interesse del figlio l'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento".

È quantomeno necessario quindi (in via cautelativa) un documento scritto condiviso con il padre, dal quale emerga espressamente l'accordo al trasferimento e, possibilmente, disciplini in ogni caso i termini di mantenimento in capo al padre.

L'eventuale distanza (così come persino l'essere non affidatario del genitore pagante) non fa infatti venire meno l'obbligo di mantenimento (almeno economico) che grava su ciascun genitore.

Certamente la soluzione più cauta sarebbe disciplinare termini e condizioni dell'affidamento e della collocazione della minore mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ottenuto anche mediante ricorso congiunto di Voi genitori. 

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Per mero scrupolo, osserviamo come sarebbe opportuno anche un confronto con il Consolato o l'Ambasciata italiana in Australia, al fine di recepire la normativa locale relativa ai minori trasferiti in loco. 

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