Cosa succede se l'agente immobiliare è abusivo?
Per rispondere al Suo quesito, è innanzitutto opportuno esaminare il disposto degli articoli 1754 e 1755 c.c.
Secondo l’art. 1754 c.c. è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato da alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza; a norma del successivo art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Condizione essenziale per far sorgere il diritto alla provvigione è inoltre l’iscrizione del soggetto che presta attività di intermediazione nell’albo dei mediatori professionali, come stabilito dall’art. 6 Legge n. 39 del 1989.
Dunque nel Suo caso, se il soggetto che ha prestato attività di intermediazione immobiliare per la concusione del contratto di locazione da Lei sottoscritto non era iscritto all'albo dei mediatori, non avrà alcun diritto alla provvigione.
Inoltre segnaliamo che di recente sono state introdotte nuove norme - dalla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso - che hanno modificato il regime sanzionatorio per i mediatori “abusivi” in due modi: facendo scattare il regime penale (previsto dall'articolo 348 del Codice Penale) già a partire dalla seconda infrazione per esercizio abusivo della professione (e non alla terza, come accadeva in precedenza) e incrementando le stesse sanzioni previste per gli abusivi (attraverso la modifica del suddetto articolo 348 c.p.).
Oggi infatti chiunque eserciti una professione senza esserne abilitato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro.
Consigliamo dunque di denunciare il soggetto che ha esercitato abusivamente l'attività di mediatore, anche se le sanzioni penali nei confronti di costui scatteranno soltanto se si tratta della seconda infrazione.