Mi intimano il pagamento della provvigione, ma l'agente immobiliare non ha fatto nulla

bungiorno, circa tre mesi fa dopo aver visto un annuncio di vendita per una villetta a schiera on-line ho contattato telefonicamente l’agenzia immobiliare che ha pubblicato l’avviso (ma che non ha l’esclusiva) per conoscere la composizione/divisione interna della casa. Successivamente dopo mie verifiche basandomi sulle foto dell’annuccio ho scoperto di quale immobile si trattava e ho preso contatti con il proprietario. L’immobile in questione é stato venduto nel frattempo ad altro acquirente, ma il proprietario possiede anche la villetta adiacente, e mi ha proposto l’acquisto di quest’altro immobile per il quale siamo in trattativa. A questo punto si è fatta viva l’agenzia immobiliare che avevo contattato telefonicamente, la quale, in caso di accordo di vendita, mi intima il pagamento della sua provvigione. L’agenzia può pretendere tale importo? Come già detto le visite, i contatti e le trattative sono state seguite solo da me, e l’immobile sarà acquistato e intestato alla mia ragazza.

Immobili (05/05/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il diritto alla provvigione dell'agenzia immobiliare matura sulla scorta di due presupposti: aver messo in contatto acquirente e venditore; l'accordo delle Parti sulla compravendita.

Ora la fattispecie che ci sottopone è anomala rispetto a tale schema, poichè il ruolo dell'agenzia nel contatto tra le Parti è stato di natura "incidentale", generando un affare diverso rispetto all'ipotesi originaria, su un bene altrettanto distinto.

Possiamo sostenere che l'annuncio inizialmente eposto dall'agenzia sia stata "occasione" di incontro, successivo, tra le Parti.

È altresì vero che l’agenzia immobiliare deve essere pagata per il solo fatto di aver prestato un’attività di mediazione utile ed essenziale alla conclusione dell’affare tra venditore e acquirente, i quali non si sarebbero potuti incontrare e accordare senza l’intervento dell’agente.

La nostra giurisprudenza, infatti, ritiene che, pur non essendo necessario ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare.

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Si tratta ora di capire se la mera pubblicazione dell'annuncio sia un elemento che, agevolandoLa nell'individuazione di un immobile altrui e quindi del proprietario, possa considerarsi attività idonea a mettere in contatto le Parti.

In senso puramente tecnico, riteniamo nella fattispecie non possa maturare un diritto alla provvigione, poichè il contributo dell'agenzia è stata mera occasione e non fattiva attività tesa ad un incontro tra le Parti. Peraltro i concreti contatti con la parte venditrice sono avvenuti a seguito delle Sue ricerche, interrompendo - se vogliamo - quel nesso che legherebbe l'annuncio dell'agenzia con il contatto tra le Parti.

Inoltre, pur non essendo requisito indispensabile per far maturare la provvigione, l'apporto dell'agente immobiliare è stato successivamente nullo.

Questi non ha infatti contribuito alla visione dei locali, al sopralluogo ed alla produzione di documenti, non ha assistito e consigliato le Parti. 

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In concreto, pertanto, suggeriamo in tale fase di respingere integralmente le richieste dell'agenzia, anche argomentando con i motivi sopra esposti. 

Va da sè che laddove l'agente immobiliare paventasse una azione giudiziale, sarebbe più economico quantomeno ragionare su un (modico) riconoscimento economico, piuttosto che affrontare le incertezze ed i costi di una causa.

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