La ditta ha eseguito male la ristrutturazione di casa mia. Quali rimedi posso adottare?

Buongiorno sono la Signora ..... ho recentemente ristrutturato casa, purtroppo non ho potuto seguire lavori personalmente causa gravi problemi familiari. Morale i lavori di ristrutturazione non sono stati eseguiti correttamente come da contratto posso chiedere risarcimento danni? Grazie per l’attenzione!

Immobili (04/09/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Da quanto descrive versiamo in ipotesi di resposabilità dell'appaltatore, che non avrebbe eseguito i lavori di ristrutturazione secondo le indicazioni del committente e, in ogni caso, non a regola d'arte.

Il nostro Ordinamento prevede che l'appaltatore risponda (ovvero sia responsabile) per i vizi e/o le difformità dell'opera.

L'art. 1667 del Codice Civile dispone infatti: "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera [c.c. 1668, 2226]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera [c.c. 1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza [c.c. 2964], denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati."

Il Codice afferma pertanto il principio che i lavori debbano essere eseguiti a regola d'arte e, diversamente, sorge una responsabilità dell'impresa.

I rimedi per i vizi dell'opera sono specificati dall'art. 1668 del Codice Civile, che recita: "Il committente può chiedere che le difformità o i vizi [c.c. 1667] siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore [c.c. 1223]. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.".

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Nel caso di specie pertanto, ove effettivamente vi siano vizi e/o difformità nell'opera, Ella può richiedere l'eliminazione degli stessi, o la riduzione del prezzo. Nel caso in cui tali vizi o difformità siano talmente significativi, da rendere il bene non adatto all'uso per il quale è destinato, può richiedersi la risoluzione del contratto (ed il risarcimento del danno, oltre alla restituzione di quanto pagato).

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Il suggerimento è di inviare immediatamente una lettera di diffida e messa in mora all'impresa appaltatrice, denunciando i vizi e chiedendone (a seconda della portata, da documentare) il ripristino, ovvero chiedendo la riduzione del prezzo.

 

Avvocato Fabrizio Tronca 

 

 

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