Comunione ereditaria, divisione e scioglimento

Buonasera, a seguito di una successione ho ricevuto 1/4 di una villa in località *** in provincia di Mantova. Ho inviato 3 lettere alla persona che dispone dell'immobile per ottenere una soluzione ma non intende procedere alla divisione. Preciso che l'immobile è stato affittato a comodato gratuito con la sola firma della persona che detiene il 50% della propietà L'altra persona che detiene il restante 25% non è interessata a detenere l'immobile

Immobili (31/03/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Laddove uno dei comproprietari intendesse sciogliere la comunione, si prospettano la via stragiudiziale e la via giudiziale.

In via stragiudiziale, la soluzione può realizzarsi - sempre su accordo, indefettibile, di tutte le Parti coinvolte - mediante la vendita dell'intero immobile a terzi, ovvero mediante la vendita della quota del comproprietario che volesse smarcarsi dalla comunione, agli altri (o all'altro) partecipanti.

In mancanza di accordo, è necessario procedere con le formalità procedurali.

L'azione giudiziale di divisione e scioglimento deve essere preceduta dalla mediazione obbligatoria: si tratta di un'attività di natura ancora stragiudiziale avanti un Organismo di mediazione, che tenterà di formare un accordo tra le Parti. In caso negativo, di tale esito si formerà verbale e potrà procedersi alla causa ordinaria di divisione e scioglimento della comunione.

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La procedura ordinaria si avvia con atto di citazione presso il Tribunale competente (Tribunale della circoscrizione ove si trovi l'immobile). In tale sede, il Giudice nominerà un Ctu (consulente tecnico d'ufficio), che dovrà valutare la divisibilità materiale del bene (ovvero se si possano ricavare tante porzioni immobiliari, quante sono le quote dei comproprietari) e stimarne il valore commerciale.

Se il bene non dovesse essere divisibile materialmente e permanesse il disaccordo dei comproprietari, dovrà procedersi con la vendita all'asta.

Tale soluzione rischia di essere eccessivamente penalizzante sotto il profilo economico: innanzitutto le Parti avranno già sostenuto spese e compensi legali di lite e, non da ultimo, il bene potrebbe essere venduto ad un prezzo radicalmente inferiore rispetto al reale valore commerciale.

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Suggeriamo rivolgersi al comproprietario riottoso mediante una lettera del legale, con la quale manifestare gli scenari sopra esposti e le relative conseguenze, invitandolo quindi a conseguire un ragionevole accordo tra le Parti.

 

 

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