Contratto di locazione cointestato: è possibile il recesso di uno solo dei conduttori?

Buongiorno io e la mia compagna non andiamo piu daccordo ,ma in comune abbiamo un contratto daffitto .ora la situazione e questa lei beve e io non riesco piu a gestire la situazione.dopo numerosie chiamate dei carabinieri sia da parte mia che dal propretario dell appartamento sia io che lui vogliamo sbarazzarsi di lei e disdire il contratto sia per la mia incolumità che per la sua tranquillità visto che abito in una palazzina di 4famiglie.lei non se ne vuole andare e in piu non a un reddito.io sarei disposto a rimanere li e accollarmi tutto il canone.ps,il contratto e 4/4.la ringrazio per il suo tempo e attendo delucidazioni

Immobili (24/01/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

In caso di contratto di locazione sottoscritto da più conduttori, è consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso. Si configurerà così un “recesso parziale” e il contratto manterrà efficacia nei confronti dei conduttori restanti.

Dunque nel caso di specie, Lei potrà recedere dal contratto: rimarrà unica conduttrice la Sua compagna ed il contratto proseguirà tra costei ed il proprietario.

Del pari, sarebbe possibile un recesso solo della Sua compagna (con conseguente prosecuzione del contratto solo tra Lei ed il locatore) ma ci sembra di comprendere che la donna non sia intenzionata ad andarsene.

Per quanto concerne, invece, l'intenzione del proprietario di porre fine al rapporto di locazione con la Sua compagna, precisiamo che il locatore non può recedere dal contratto o comunicare disdetta prima che siano decorsi i primi quattro anni.

Infatti solo alla prima scadenza contrattuale il locatore può comunicare al conduttore il proprio “diniego di rinnovazione” (spesso detto anche disdetta) ma tale disdetta è consentita solo in alcuni casi tassativamente individuati dalla legge, come ad esempio la destinazione dell’abitazione ad uso proprio del locatore, la ricostruzione dell’edificio o l’intenzione di vendere l’immobile.

 

Avvocato Marta Calderoni

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